TFA: errore su requisiti di accesso nella bozza del bando

Di Lalla
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red – L’errore viene segnalato dal dott. Bruschi, dirigente dell’ Ufficio III (Ordinamenti scolastici) dell’USR Lombardia. Riguarda i titoli di accesso per il II ciclo TFA.

red – L’errore viene segnalato dal dott. Bruschi, dirigente dell’ Ufficio III (Ordinamenti scolastici) dell’USR Lombardia. Riguarda i titoli di accesso per il II ciclo TFA.

L’art. 3 della bozza sul II ciclo TFA indica, quali requisiti di ammissione

a) siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca dl 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22

b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a), a condizione che alla data di entrata in vigore del dm n. 249/2010, ovvero nell’anno accademico 2010/11, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica.

c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

L’errore è nel punto b), come rilevato dal dott. Bruschi sulla sua pagina Facebook

"La lettera b) dell’articolo 1, comma 3 è illegittima, perché NON tiene conto delle modifiche al 249/2010 e in particolare della nuova lettera b), che prende atto della mancata attivazione delle LM abilitanti. Il nuovo articolo 15 comma 1, infatti, recita: 1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondar ia di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal ((decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal)) decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive ((modificazioni)), e’ corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
((b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);))
c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia’ valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica."

Segnaliamo la "svista" nella speranza che essa non sia sfuggita alle Organizzazioni sindacali che ieri hanno ricevuto le bozze e che entro oggi avrebbero dovuto inviare le proprie osservazioni e proposte.

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