TFA e concorso, si può

Di Lalla
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Lalla – Gli utenti ci segnalano che alcune riviste hanno pubblicato la notizia secondo cui al concorso indetto con dm n. 82 del 24 settembre non potrebbero partecipare i candidati ammessi al TFA. Con tale espressione a nostro parere si intende dire che i docenti più giovani, che in teoria stanno provando le selezioni per il TFA, sono esclusi dal concorso, perchè il limite ultimo per la partecipazione dei docenti non abilitati è il titolo di studio conseguito nel 2002 o 2003. Ma non è possibile negare che se i candidati hanno i requisiti per partecipare al concorso, pur partecipando contestualmente alle selezioni per il TFA ed eventualmente anche al corso, possano svolgere le prove del concorso.

Lalla – Gli utenti ci segnalano che alcune riviste hanno pubblicato la notizia secondo cui al concorso indetto con dm n. 82 del 24 settembre non potrebbero partecipare i candidati ammessi al TFA. Con tale espressione a nostro parere si intende dire che i docenti più giovani, che in teoria stanno provando le selezioni per il TFA, sono esclusi dal concorso, perchè il limite ultimo per la partecipazione dei docenti non abilitati è il titolo di studio conseguito nel 2002 o 2003. Ma non è possibile negare che se i candidati hanno i requisiti per partecipare al concorso, pur partecipando contestualmente alle selezioni per il TFA ed eventualmente anche al corso, possano svolgere le prove del concorso.

Il bando di concorso prevede infatti che possano partecipare per la scuola secondaria di I e II grado

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF , che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbia conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002- 2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999;

Pertanto si tratta di aspiranti, forse non più giovanissimi (non me ne vogliano gli interessati) che hanno conseguito il titolo di studio entro l’a.a. 2001/02 per la laurea quadriennale e 2002/03 per la laurea quinquennale. Alcuni di loro (o molti, se si considera che l’età media dei partecipanti alle selezioni per il TFA è di 35 anni Età media degli ammessi alla prova scritta TFA: 35 anni. Largo ai giovani? ) stanno tuttora partecipando alle selezioni per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo, il corso della durata di un anno, istituito ai sensi del dm 249/10, che permette il conseguimento dell’abilitazione.

Innanzitutto il bando di concorso indetto con il dm n. 82 del 24 settembre non fa alcun accenno a questi candidati, poichè la loro posizione non è dissimile da coloro che non sono impegnati nelle suddette selezioni.

Tra l’altro, alla data della presentazione della domanda per il concorso (06 ottobre – 07 novembre) non tutti sapranno se saranno stati ammessi al corso (in alcune Università sono ancora in corso le prove scritte, solo qualcuna ha dato avvio alle prove orali), pertanto non potranno vantare alcun requisito in tal senso.

Seconda considerazione: il concorso permette di acquisire l’abilitazione solo a coloro che saranno assunti a tempo indeterminato, mentre chi pur superando le prove non rientra tra gli 11.542 posti a bando negli a.s. 2013/14 e 2014/15, non potrà vantare alcun riconoscimento. Pertanto, non si può negare ai partecipanti al concorso la contestuale occasione di acquisire l’abilitazione (purtroppo il rischio di non superamento del concorso è comunque da tenere presente).

Nè può valere in tal senso il divieto di frequenza contemporanea di due corsi, in quanto il concorso non un corso universitario e non rilascia crediti formativi.

Alla luce di tutto ciò riteniamo che le espressioni riportate "esclusi i candidati del TFA" sia da riferirsi esclusivamente alla supposta giovane età dei partecipanti al TFA, e dunque da ricondurre ai limiti temporali indicati nel bando, ma non ad un divieto per coloro che, avendone i requisiti, potranno partecipare ad entrambe le procedure.

Si consideri, infine, che l’abilitazione sarà requisito necessario per la partecipazione ai prossimi concorsi, quelli successivi a quello in svolgimento, ultima occasione per i non abilitati entro i limiti temporali indicati.

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