Tar Puglia ammette alunno bocciato in seconda media perchè i genitori non sono stati informati sull’andamento didattico

Di
WhatsApp
Telegram

red – Dopo la sentenza del CdS che ha confermato la promozione di una studentessa trovata a copiare durante le prove d’esame del 2011/12, arriva unordinanza cautelare, la n.684/2012 che ha accolto la richiesta dei genitori di un alunno bocciato al secondo anno delle medie.

red – Dopo la sentenza del CdS che ha confermato la promozione di una studentessa trovata a copiare durante le prove d’esame del 2011/12, arriva unordinanza cautelare, la n.684/2012 che ha accolto la richiesta dei genitori di un alunno bocciato al secondo anno delle medie.

Il tribunale ha ammesso al terzo anno, con riserva, l’alunno, in attesa di affrontare l’udienza che viene fissata per luglio 2013. La decisione dei giudici è legata alla constatazione che non c’è stata da parte della scuola l’informativa nei confronti dei genitori delle carenze riscontrate e per il mancato coinvolgimento nelle attività didattiche organizzate dalla scuola.

Per questi motivi "rilevato che ricorre all’evidenza il periculum in mora consistente nel disagio dell’alunno derivante sia dalla ripetizione dell’anno scolastico nella classe seconda media, sia nella perdita dei rapporti umani instaurati nell’interno della classe", il trinunale accoglie la richiesta dei genitori e "dispone l’ammissione con riserva dell’allievo alla successiva classe III della scuola media secondaria".

L’ordinanza diffusa da dirittoscolastico.it

N. 00684/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01077/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2012, proposto da: […] rappresentati e difesi dagli […];

contro

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale [omissis], Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e USR – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

del verbale n. 6 del consiglio di classe della II^ d scuola secondaria di primo grado statale “[omissis]” di [omissis] del 25 maggio 2012 nella parte in cui si decideva che “per l’alunno OMISSIS, non ci sono i requisiti minimi per promuoverlo in terza”, nonché del verbale n. 7 dello scrutinio dell’11 giugno 2012 nella parte in cui si pronuncia l’esito finale per l’alunno OMISSIS “non ammesso decisione presa ad unanimità”, del documento di valutazione per l’anno scolastico 2011/2012 del 09.06.2012 in cui si attesta che l’alunno non è stato ammesso, ed ove occorra del registro generale dei voti nella parte in cui a seguito della valutazione del secondo quadrimestre l’alunno “per l’effetto dei voti ottenuti è stato dichiarato non ammesso”, e di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
nonché per la declaratoria del diritto dell’alunno OMISSIS ad essere ammesso alla classe terza della scuola media scuola secondaria di primo grado statale […];
nonché per il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo morale che dal punto di vista economico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Secondaria di Primo Grado Statale [omissis] di [omissis] e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di USR – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. […];

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorre il fumus boni juris, atteso che non risulta fornita prova dell’adempimento dell’onere di informazione nei confronti del genitore del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, soprattutto, il minore OMISSIS non risulta invitato a partecipare alle attività di recupero che sono state organizzate presso l’istituto e rese in favore soli di altri alunni;

Rilevato che ricorre all’evidenza il periculum in mora consistente nel disagio dell’alunno derivante sia dalla ripetizione dell’anno scolastico nella classe seconda media, sia nella perdita dei rapporti umani instaurati nell’interno della classe;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda – accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione di che trattasi e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva dell’allievo alla successiva classe III della scuola media secondaria.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2013.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

[…]

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei