Tagli ai distacchi sindacali, saranno penalizzati i precari. Scompare riforma organi collegiali da Decreto Madia
red – Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo della riforma della pubblica amministrazione. Conferme e modifiche. Ok ad abolizione trattenimento in servizio. Scompare la cancellazione per legge del CNPI, almeno per il momento.
red – Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo della riforma della pubblica amministrazione. Conferme e modifiche. Ok ad abolizione trattenimento in servizio. Scompare la cancellazione per legge del CNPI, almeno per il momento.
Distacchi sindacali
Ma ciò che ha fatto e farà discutere è la cancellazione del 50% dei distacchi sindacali. Si tratta dell’articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni), che vi riportiamo in calce all’articolo.
Secondo quanto leggiamo nella scheda tecnica del provvedimento, il prezzo da pagare sarà attribuito soprattutto ai docenti precari. Infatti, il ritorno in cattedra di questi docenti distaccati portarà ad un calo di supplenze.
Non si tratta di cifre da capogiro, parliamo di un rientro per il comparto scuola di 681 distacchi, dei quali si dovrà decurtare il 50%.
Abrogazione CNPI
Scompare dal testo la cancellazione per Decreto del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, contenuto nell’articolo 28 di una delle bozze pervenuta alla nostra redazione.
Si sarebbe trattato di una formalizzazione dello stop all’organo del quale non se ne sono più rinnovati i ranghi, ma che è stata contestata dai tribunali.
Nell’articolo scomparso si faceva ampiamente cenno anche ad una riforma degli organi collegiali che, evidentemente, è stata dirottata verso un altro provvedimento.
Trattenimento in servizio
Confermatoa invece, l’abrogazione del trattenimento in servizio che permetterà di liberare qualche posto in più per i precari.
Maggiori dettagli qui: CdM approva abolizione del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile
Art. 7
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia’ attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell’articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e’ operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unita’ superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo’ essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.