Supplenze reiterate: non sono illegittime per la Corte di Appello di Catanzaro

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Con una sentenza dell’8 ottobre 2014 la Corte di Appello di Catanzaro dichiara che le supplenze reiterate con contratto a tempo determinato su posto vacante non sono illegittime.

Con una sentenza dell’8 ottobre 2014 la Corte di Appello di Catanzaro dichiara che le supplenze reiterate con contratto a tempo determinato su posto vacante non sono illegittime.

Nonostante si attenda per il 26 novembre 2014 che la Corte di Giustizia si pronunci sulla questione supplenze reiterate e nonostante la relazione dell’Avvocato Generale sia orientata a favore dei lavoratori dando delle premesse ben specifiche, la Corte d’Appello di Catanzaro non ha ritenuto opportuno rinviare la causa ad altra data per conoscere l’esito del giudizio.




La sentenza, come fa notare l’avvocato Valerio Natale in un articolo pubblicato su Dirittoscolastico.it, dichiara che la reiterazione dei contratti a tempo determinato su posto vacante non è illegittima negando allo stesso tempo il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai lavoratori precari.

La sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto illegittima tale prassi della reiterazione dei contratti a tempo determinato, aveva anche riconosciuto ai lavoratori precari della scuola un risarcimento dei danni e il diritto all’anzianità di servizio.

La Corte d’Appello di Catanzaro motiva la sua sentenza dichiarando che quello della scuola è un settore particolare e proprio per la sua peculiarità ad esso non si applica l’art.36 D. lgs n 165/2001 sulla disciplina del contratto a termine, giustificando tale esclusione con l’obbligo costituzionale dell’amministrazione “di organizzare il servizio scolastico con un equo contemperamento tra qualità del servizio e esigenza di contenimento della spesa”. Nella sentenza si legge, inoltre, la spiegazione che la peculiarità del settore scuola nella gestione dei contratti a termine “deriva dalla estrema flessibilità numerica degli utenti e dalla variabilità della loro collocazione sul territorio nazionale che comportano aggiustamenti annuali degli organici”.

Sempre la particolarità del settore, a parere della Corte d’Appello di Catanzaro, giustifica anche il fatto che i lavoratori a termine abbiano un trattamento economico diverso da quelli a tempo indeterminato non vedendosi riconosciuti l’anzianità di servizio, cosa che a parere della corta non risulta affatto discriminatoria poiché il diverso status giustifica la disparità di trattamento. Il diverso trattamento economico è giustificato, nella sentenza, dal fatto che “la progressione economica è diritto intrinsecamente legato alla stabilità del rapporto […] che si pone solo per il personale a tempo indeterminato, che a differenza di quello a termine, deve superare il periodo di prova annuale prima di avere la certezza della stabilità e ricevere le valutazioni in grado di incidere sulla progressione in carriera. Tale status non è neppure ipotizzabile per il personale a termine, per il quale quindi, non risulta discriminatorio un diverso trattamento economico”.

Una voce fuori dal coro quella della Corte di Appello di Catanzaro che, in base alla sentenza dell’8 ottobre giustifica totalmente l’operato del MIUR non attendendo l’esito del giudizio della Corte di Giustizia per uniformarsi, come ‘d’obbligo, ad esso per evitare i prevedibili ricorsi che seguiranno la sentenza.

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