Supplenze: quando si confermano i contratti dopo un periodo di sospensione delle lezioni

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Quando spetta la conferma di un contratto per supplenza breve? E’ necessario ci sia una sospensione/interruzione delle lezioni tra un’assenza e l’altra del titolare.

Quando spetta la conferma di un contratto per supplenza breve? E’ necessario ci sia una sospensione/interruzione delle lezioni tra un’assenza e l’altra del titolare.

L’istituto della conferma dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve è contenuto nel D.M. 131/2007 che all’art. 7, comma 5 prescrive:

“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni “.

A differenza dell’istituto della proroga quello della conferma del contratto al supplente già in servizio presuppone una sospensione/interruzione delle lezioni tra un’assenza e l’altra del titolare.

La conferma del contratto è garantita al supplente che è già in effettivo servizio (inclusi le docenti supplenti collocate in interdizione per gravi complicanze/congedo di maternità) prima dell’interruzione delle lezioni dal non rientro effettivo in classe del titolare dopo il periodo di sospensione/interruzione delle stesse.

Si precisa che ai fini della conferma del contratto a nulla rileverà il numero dei giorni della nuova assenza del titolare.

Caso concreto

Si pone il caso del titolare assente dal 20 ottobre fino al 20 dicembre (ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”).
Il supplente sottoscrive un contratto fino al 20 dicembre.
Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal 7 gennaio (primo giorno di ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia) mentre è stato presente durante la sospensione delle lezioni ovvero non ha prodotto alcuna certificazione di assenza dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Al supplente già in servizio fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (20 dicembre) dev’essere confermata la supplenza per continuità didattica a decorrere dalla ripresa delle stesse (7 gennaio) con esclusione del pagamento delle vacanze.
La scuola non dovrà quindi riscorrere la graduatoria dei supplenti ma confermare il contratto di supplenza al docente già in servizio fino al 20/12.

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CONFERMA DEL CONTRATTO E CAMBIO TIPOLOGIA DI ASSENZA DEL TITOLARE

Il riferimento normativo è sempre l’art 7 comma 5 del D.M. 131/2007 già citato il quale non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere per far sì che al supplente già in servizio sia confermato il contratto: vi devono essere due periodi di assenza del titolare intervallati da un periodo di sospensione delle lezioni. Il titolare di fatto non deve rientrare in classe né prima né dopo la sospensione delle lezioni.

Caso concreto

Titolare assente dal 20 ottobre fino al 20 dicembre (ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”); poi nuovamente assente alla ripresa delle lezioni (7 gennaio) non per malattia ma per congedo parentale (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea” compreso i permessi per legge 104/92).

Anche in questo caso, nonostante il cambio della tipologia di assenza del titolare (da malattia a congedo parentale ma potrebbe anche essere da malattia a permessi 104/92), ciò che rileva ai fini del diritto alla conferma della supplenza è la continuità dell’assenza del titolare (cioè il suo non rientro in classe alla ripresa delle lezioni), anche se cambia la natura dell’assenza (anche in questo caso si ricorda che ai fini della conferma del contratto a nulla rileverà il numero di giorni di assenza del titolare).

Quindi la supplenza decorre dal 7 gennaio e sarà confermata al supplente che si trovava già in servizio nell’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (20 dicembre).

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