Supplenze insegnanti da graduatorie di istituto. Come gestire proposte contemporanee, anche con delega

Di Lalla
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Graduatorie di istituto pubblicate con settimane di ritardo, necessità di assicurare agli studenti diritto allo studio. Conseguenza: le scuole chiamano in contemporanea tutti i docenti delle prime posizioni della graduatoria, creando una sovrapposizione tra le varie proposte.

Graduatorie di istituto pubblicate con settimane di ritardo, necessità di assicurare agli studenti diritto allo studio. Conseguenza: le scuole chiamano in contemporanea tutti i docenti delle prime posizioni della graduatoria, creando una sovrapposizione tra le varie proposte.

E fortunatamente non si possono ricevere più di 20 proposte contemporaneamente, perchè c’è qualcuno che ha veramente sfiorato questo record, per cui tutte le scuole scelte hanno deciso di convocare nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Alcune province hanno risolto il problema organizzando la gestione di attribuzione delle supplenze, anche da graduatorie di istituto, tramite le scuole polo. Un sistema illuminato, che consente di attribuire le supplenze in poco tempo e garantendo agli aspiranti la massima trasparenza nelle disponibilità e la serenità per tutti di poter compiere una scelta ragionata.

Ma in molte province invece ogni scuola fa storia a sè, salvo considerare che gli iscritti in graduatoria sono invece legati a più scuole.

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Gli insegnanti si ritrovano così a dover dare la disponibilità per tutte le proposte di supplenza ricevute, e poi – nel caso in cui le convocazioni si sovrappongano, partecipare ad una personalmente e alle altre tramite delega (seppure nel Regolamento delle supplenze non sia prevista appositamente per le supplenze conferite da Graduatorie di istituto). Per l’utilizzo della delega è necessario chiedere alla segreteria la disponibilità ad accettarla.

Solo in questo modo infatti il docente potrà gestire contemporaneamente più proposte di supplenza.

L’alternativa sarebbe quella che le scuole si coordinassero, scegliendo delle giornate differenti per le convocazioni, ma il sistema diventerebbe ancora più macchinoso.

Ricordiamo quali sono le sanzioni alle quali si va incontro in caso di assenza, abbandono o rinuncia ad una supplenza conferita da Graduatorie di istituto

  • La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014);
  • La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.
  • La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
  • Ai sensi della Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.AOODGPER. 21992 la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).
  • La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;
  • L’ abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;

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