Supplenze da graduatorie di istituto agli insegnanti di ruolo, anche neo immessi

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Supplenza al 30 giugno o 31 agosto per insegnanti neo immessi in ruolo o comunque a tempo indeterminato inseriti nelle graduatorie di istituto. Disposizione (errata) USR Umbria.

Supplenza al 30 giugno o 31 agosto per insegnanti neo immessi in ruolo o comunque a tempo indeterminato inseriti nelle graduatorie di istituto. Disposizione (errata) USR Umbria.

Si premette che il MIUR ha emanato la Nota Prot. AOODGPER n. 10897 del 17 ottobre 2013, con la quale ha comunicato agli uffici scolastici regionali e provinciali e alle istituzioni scolastiche che il personale di ruolo presente nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia è stato ripristinato.

Si richiama inoltre la possibilità per il personale docente ai sensi dell’art 36 del CCNL/2007 di accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un DIVERSO ORDINE O GRADO D’ISTRUZIONE, O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.Leggi la guida Art. 36 e Art. 59 CCNL. Docenti e Ata di ruolo possono accettare una supplenza. I criteri

L’USR Umbria con nota prot. 11265 04-09-2014 afferma che il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s.2014/15 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in NESSUNA delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.

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L’USR dovrebbe quindi intervenire e modificare tale disposizione a mio avviso non conforme con le disposizioni vigenti.

Giova infatti ricordare che già nel 2009 il MIUR aveva posto al riguardo dei chiarimenti:

con nota Prot. n. AOODGPER 12643/2009 rettificava infatti la parte della nota Prot. n. AOODGPER.12360/2009 in cui era previsto che "Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l’a.s.2009/2010, non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso, precisando che tale disposizione NON si applica nel caso di contratti a T.D. da stipularsi ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29/11/2007"

Ne deriva pertanto che anche i neo immessi in ruolo, a partire dall’a.s. 2014/15 possono accettare contratti a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) se conferiti, per altra classe di concorso o posto di insegnamento, dalle graduatorie di istituto.

di Paolo Pizzo

Lo speciale Supplenze 2014/15

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