Supplenze da GaE. Rifiuto per attendere ruolo nella provincia desiderata. Ci sono impedimenti o sanzioni?

Di Lalla
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Si può rifiutare supplenza al 30 giugno (o 31 agosto), che verosimilmente sarà proposta da GaE entro l'8 settembre, per attendere ruolo nella provincia desiderata, inserita come prima preferenza nella domanda di assunzione del piano straordinario nazionale fase B e C.

Si può rifiutare supplenza al 30 giugno (o 31 agosto), che verosimilmente sarà proposta da GaE entro l'8 settembre, per attendere ruolo nella provincia desiderata, inserita come prima preferenza nella domanda di assunzione del piano straordinario nazionale fase B e C.

L'annuale circolare sulle supplenze, pubblicata dal Miur il 10 agosto 2015, ribadisce esclusivamente quanto espresso nel Regolamento delle supplenze

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono:

l – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 – la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3 – l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si tratta dunque di sanzioni connesse alle supplenze, senza alcun riferimento ai ruoli. La sanzione è riferita esclusivamente all'a.s. 2015/16

D'altronde la stessa circolare afferma

"Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l'assegnazione, ai sensi dell' art. 1, comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al I" settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 10 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata"

Pertanto l'accettazione della supplenza al 30 giugno o 31 agosto tutela dal dover assumere servizio nella provincia del ruolo, la norma è pensata più che altro a garanzia di chi dovrebbe spostarsi dalla usuale provincia in cui ha svolto finora supplenza.

Ma c'è anche chi lo scorso aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha scelto una provincia lontana da quella di residenza e che, pur potendo accettare ancora una volta una supplenza al 30 giugno, preferirebbe poter ritornare a lavorare nella provincia di residenza, o comunque desiderata.

Dal punto di visto normativo, dunque, nessun impedimento o sanzione al rifiuto della supplenza per attendere il ruolo.

Naturalmente, una scelta del genere comporta una notevole assunzione di responsabilità (non tutelata dal Ministero). Se il ruolo arriva infatti nella fase B, poco male, essa deve concludersi il 15 settembre e dunque la presa di servizio sarà di lì a qualche giorno, giusto in tempo per l'inizio delle attività scolastiche in molte regioni.

Più dura sarà attendere il ruolo da fase C. Le previsioni migliori parlano dell'attribuzione dei ruoli sui posti per il potenziamento a novembre. Si tratta di fidarsi. L'assunzione in servizio avverrà, anche in questo caso, alla fine della fase, che potrebbe avvenire a fine novembre, o anche a dicembre.

Inoltre, una scelta del genere comporta la fiducia sull'assunzione nella prima preferenza indicata, quella più desiderata. Nonostante le rassicurazioni, potrebbero verificarsi casi in cui potrebbe non essere così. E' bene mettere in conto anche questo. In questo caso si tratterebbe di assumere servizio in altra preferenza indicata nella domanda di assunzione.

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