Supplenze e ruolo: cosa accade se non si può prendere servizio. Effetti sulla retribuzione

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La nota sull’attribuzione delle supplenze per l’a.s. 2014/15 affronta il problema della "presa di servizio differita" per il personale a tempo determinato.

La nota sull’attribuzione delle supplenze per l’a.s. 2014/15 affronta il problema della "presa di servizio differita" per il personale a tempo determinato.

Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota del 27 agosto 2014 recita: “la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità DI DIFFERIRE LA PRESA DI SERVIZIO per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio ecc.)”.

Sul primo punto non ci sono mai stati dubbi.

Esclusi infatti i pochi casi di congedi per i quali è espressamente previsto che non c’è bisogno della effettiva presa di servizio o della stipula del contratto per poterne fruire (vedi congedo di maternità/interdizione per gravi complicanze), per tutti gli altri congedi previsti dal CCNL o da altre disposizioni di legge (es. le varie aspettative o i congedi parentali/malattia bambino ecc.) il dipendente, per poterne fruire, deve aver perfezionato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio.

Sul secondo punto, invece, la norma non è mai stata chiara. Analizziamo la questione.

C’è da premettere che nella nota il ministero effettua per tutte e due punti (ci interessa soprattutto il secondo) una equiparazione tra personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato (per il secondo punto tale equiparazione si evince dal quel “è inoltre ESTESA al personale a tempo determinato”…)

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Ma qual è il riferimento normativo della presa di servizio differita per i docenti assunti a tempo indeterminato?

L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Finora per il personale a tempo determinato non era mai stato precisato che si potesse differire la presa di servizio per un giustifico motivo, ma, si noti bene la differenza, è stato solo specificato che la mancata presa di servizio non avrebbe avuto alcuna sanzione se per un giustificato motivo.

Infatti, ai sensi dell’art. 8/4 del DM 131/07 “le sanzioni di cui al comma 1 [nel nostro caso mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza] non si applichino o vengano revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.

Ma non è espressamente detto che tale mancata presa di servizio oltre che giustificata possa essere differita.

Adesso la questione sembra più chiara.

Ma a questo punto però noi riteniamo che, fino a smentita/ulteriore precisazione ministeriale, il differimento della presa di servizio comporti che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio è ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).

Ciò sarebbe infatti conforme all’estensione che attua il ministero con il personale che deve assumere servizio a tempo indeterminato (“La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO).

Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.

di Paolo Pizzo

Supplenze: istruzioni, guide, consulenza a.s. 2014/15

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