Supplenze docenti al 30 giugno. Miur agli Uffici Scolastici: concludere operazioni entro 8 settembre

Di Lalla
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Il Miur ripara al possibile danno che sarebbe potuto derivare dal non avere inserito nella nota delle istruzioni operative per le supplenze un termine obbligatorio per conferire gli incarichi a tempo determinato.

Il Miur ripara al possibile danno che sarebbe potuto derivare dal non avere inserito nella nota delle istruzioni operative per le supplenze un termine obbligatorio per conferire gli incarichi a tempo determinato.

La mancanza era stata immediatamente messa in evidenza da OrizzonteScuola.it Circolare supplenze 2015/16. Tutto come lo scorso anno, nessun obbligo Uffici Scolastici incarichi prima della fase B e nel tardo pomeriggio il Miur ha emanato una nota indirizzata agli Uffici Scolastici regionali in cui si afferma

"Facendo seguito alla nota prot. 25141 del 10 agosto 2015, si ritiene utile precisare che codesti Uffici scolastici regionali dovranno concludere, entro e non oltre l'8 settembre 2015, il conferimento delle supplenze a favore del personale docente, sui posti dell'organico di fatto".

In questo modo il Miur dà seguito a quanto garantito nell'incontro con i sindacati, e previsto dalla legge

"Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l'assegnazione, ai sensi dell' art. 1, comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al I" settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 10 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata."

La nota prosegue inoltre precisando che" le supplenze residuali su posti vacanti e disponibili, in organico di diritto, saranno conferite successivamente solo nel caso in cui, su tali posti, non vengano nominati docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato di cui alla fase B del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art.1 comma 98 della legge 13 luglio 2015 n. 107", confermando quanto già già messo in evidenza dalla nostra redazione Supplenze 2015/16 fino al 30 giugno. Al 31 agosto solo se residuano posti dal piano straordinario

La nota dell'11 agosto 2015 indirizzata agli Uffici Scolastici regionali

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