Supplenze, la “concorrenza” dei docenti di ruolo. Se in esubero con ore a disposizione possono essere utilizzati nel corso dell’anno anche in altre scuole del comune

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Lalla – E’ quanto prevede il CCRI Abruzzo sui criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s 2013/14.

Lalla – E’ quanto prevede il CCRI Abruzzo sui criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s 2013/14.

In particolare l’art. 14 comma 5 del Contratto per l’Abruzzo per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, sottoscritto il 27 agosto 2012 e prorogato il 22 ottobre 2013, prevede che i docenti comunque in esubero utilizzati “a disposizione” possono essere spostati dalla sede di assegnazione per essere utilizzati in corso d’anno scolastico.

Gli art. 15 commi 4 e 5 del suddetto CCRI prevedono che gli Ambiti territoriali provinciali predispongono elenchi del personale docente collocato “a disposizione” dai quali i dirigenti scolastici, in caso di posto da ricoprire, attingono i nominati con minor punteggio e in servizio in una scuola/istituto ricadente nell’ambito dello stesso comune e, in subordine, dello stesso distretto scolastico;

Art. 14 comma 5

"5. I docenti comunque in esubero utilizzati “a disposizione” possono essere spostati dalla sede di assegnazione per essere utilizzati in corso d’anno scolastico ai sensi dell’art. 14, comma 17, della Legge n. 135/2012. Ai docenti totalmente o parzialmente a disposizione possono essere assegnate, a completamento dell’orario settimanale, ore resesi disponibili successivamente, nel rispetto dei criteri della facile raggiungibilità. "

comma 6
6. Il completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento deve essere disposto con ore di messa a disposizione con le seguenti modalità:
• prioritariamente in una delle scuole in cui si articola il posto–orario e, in subordine, in altre scuole, sulla base delle preferenze espresse dall’interessato nel modulo domanda;
• in subordine in altre scuole viciniori a quelle in cui si articola il posto-orario, anche d’ufficio;
• l’amministrazione terrà conto dell’eventuale presenza di cattedre costituite con più di 18 ore, presenti nelle scuole dove si intendono assegnare le ore a disposizione.

Art. 15 – Revoca della messa a disposizione
1. Il personale docente collocato a disposizione, anche parzialmente, può essere utilizzato, a norma dell’art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012, per la copertura di posti/cattedre o spezzoni orario resisi disponibili durante l’anno scolastico, ovvero per la copertura di supplenze brevi, sulla base di piani provinciali predisposti dagli A.T.P..

2. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui al predetto comma 1, per la copertura dei posti/cattedre medesimi viene utilizzato il personale docente, messo totalmente o parzialmente a disposizione previa revoca della messa a disposizione stessa.

3. I provvedimenti di utilizzazione saranno adottati dai dirigenti scolastici ove si verifica la vacanza del posto/cattedra, in ordine di priorità nei confronti:

a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito comunale;
c) del personale messo a disposizione in ambito distrettuale.

4. A tal fine gli Ambiti Territoriali Provinciali predispongono elenchi del personale docente collocato ”a disposizione” in scuole/istituti del medesimo distretto, distinti per tipologia di posto o classe di concorso, con l’indicazione della scuola/istituto di utilizzazione, del numero di ore assegnate a disposizione e del punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali di utilizzazione. Detti elenchi sono trasmessi ai capi d’istituto dagli A.T.P. distinti per ordine di scuola.

5. I docenti appartenenti alla stessa classe di concorso o del posto da ricoprire, sono nominati dal dirigente scolastico della scuola/istituto ove si è creata la disponibilità, nel limite delle ore “a disposizione”, attingendo i nominativi dai suddetti elenchi con minor punteggio e in servizio in una scuola/istituto ricadente nell’ambito dello stesso comune e, in subordine, dello stesso distretto scolastico.

6. Le norme di cui al presente articolo e quelle previste nei precedenti artt. 13 e 14 si applicano anche al personale educativo.

Il contratto

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