Supplenze: come si può completare l’orario

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Le regole per attribuire le supplenze agli insegnanti precari nell’a.s. 2014/15. Chi ha diritto a completare l’orario e per quante ore. E’ possibile spezzare le disponibilità per esigenze personali?

Le regole per attribuire le supplenze agli insegnanti precari nell’a.s. 2014/15. Chi ha diritto a completare l’orario e per quante ore. E’ possibile spezzare le disponibilità per esigenze personali?

 Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti alla convocazione, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria (conservano titolo ad essere convocati per altra graduatoria).

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d’orario, anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

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Si evidenzia a tal proposito che ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze)" l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo [25 ORE SCUOLA INFANZIA; 24 ORE SCUOLA PRIMARIA; 18 ORE SCUOLA DI I E II GRADO].

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri."

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Nota bene

Il criterio della facile raggiungibilità è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto. Ricordiamo infatti che non esiste più il limite dei 30 km.

Si evidenzia inoltre come per l’USR Umbria sia possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

Ancora l’USR Umbria afferma che limitatamente al personale docente, il completamento, fino a 22 ore settimanali di lezione nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità ivi compresi gli spezzoni, ad eccezione dei posti annuali al 31 agosto, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e sempreché non siano già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento stesso.

La richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiedere completamenti di orario.

Nella scuola primaria, l’aspirante fornito di titolo specifico può unire spezzoni di lingua e di posto comune, se in posizione utile per tale tipologia di posto, fino alla concorrenza delle 22 ore di servizio.

Ricordiamo che è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario (NOTA MIUR PROT. N 8481 DEL 27 AGOSTO 2014).

Per l’USR Umbria chi rinuncia ad un posto intero per accettare uno spezzone, mantiene il diritto al completamento nel proprio e in altro insegnamento, come precisato dal MIUR con nota n. 12643 del 31.08.2009 (“per l’a.s. in corso il docente abbia titolo al completamento orario anche nell’ipotesi che abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi”), ma dovrà accettare spezzoni orario senza poterne chiedere la modifica.

Per l’USR Veneto (MIURAOODRVE/UFF.III/10804/C7A VENEZIA, 4 settembre 2014) invece “gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto.
Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.
Il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili”.

I CASI IN CUI È POSSIBILE ESSERE RICONVOCATI

L’art. 3, comma 5 del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8, per il medesimo o diverso insegnamento.

Ciò è possibile durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.

Ribadiamo che è altresì consentito rinunciare ad uno “spezzone “ per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

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