Supplenze brevi e saltuarie: le somme assegnate dal Miur per settembre – dicembre 2013

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Lalla – Nelle "Istruzioni per l’aggiornamento del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 periodo settembre-dicembre" leggiamo quali sono le somme destinate alle supplenze brevi e saltuarie. 4.410, 32 euro integrata con cadenza mensile sulla base dei contratti di lavoro comunicati correttamente al SIDI.

Lalla – Nelle "Istruzioni per l’aggiornamento del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 periodo settembre-dicembre" leggiamo quali sono le somme destinate alle supplenze brevi e saltuarie. 4.410, 32 euro integrata con cadenza mensile sulla base dei contratti di lavoro comunicati correttamente al SIDI.

"La somma di euro 4.410,32,** costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il periodo settembre-dicembre 2013. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

La predetta somma sarà integrata con cadenza di norma mensile sulla base dei contratti di lavoro sottoscritti coi supplenti brevi e correttamente comunicati a questa Direzione a mezzo delle apposite funzioni del sistema SIDI. Al riguardo si rimanda alla Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti e si ribadisce di:

  • validare i contratti inseriti a sistema avvalendosi dell’apposita funzione. I contratti non validati non sono visibili a questa Direzione e non saranno quindi presi in considerazione al fine dell’integrazione mensile dei fondi in questione (cfr. pag. 24 della Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti);
  • specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo. Questa Direzione provvede all’integrazione mensile citata sulla base dei dati trasmessi; qualora detti dati siano errati, l’integrazione stessa sarà conseguentemente diversa da quella occorrente;
  • sottoscrivere col diretto interessato e quindi caricare a sistema anche i contratti di lavoro coi quali si “proroga” il rapporto col supplente breve a seguito del prolungarsi dell’assenza che giustifica il rapporto stesso. Qualora ciò non avvenga, questa Direzione naturalmente non verrà messa in condizione di poter assegnare le risorse occorrenti.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 4.410,32 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del cd. Cedolino Unico.

Si conferma che l’assegnazione per le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie comprendono la somma occorrente per la corresponsione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite spettante sulla base della normativa vigente (cfr. art. 1 commi 54 e ss. legge 228/2012).

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