Supplenze: accorpare classi in caso di assenza del docente costituisce modifica dell’organico non autorizzata

Di Lalla
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red – A completamento della scheda UIL sulle procedure che le istituzioni scolastiche devono mettere in atto per la sostituzione dei docenti assenti, segnaliamo la nota del Prof. Umberto Sola (SAB), che ripropone una nota dell’USR Basilicata in cui si evidenzia che la soluzione di accorpare le classi in caso di assenze brevi dei docenti non è prevista da alcuna normativa.

red – A completamento della scheda UIL sulle procedure che le istituzioni scolastiche devono mettere in atto per la sostituzione dei docenti assenti, segnaliamo la nota del Prof. Umberto Sola (SAB), che ripropone una nota dell’USR Basilicata in cui si evidenzia che la soluzione di accorpare le classi in caso di assenze brevi dei docenti non è prevista da alcuna normativa.

Prof. Umberto Sola – Nella nota a suo tempo emanata dalla Direzione Generale dell U.S.R. per la Basilicata (prot. n. 7934 del 22/11/2010), è detto tra l’altro: “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

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