Supplenze 36 mesi. Nota del ministro Madia sull’equiparazione delle scuole comunali a quelle statali

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Nella legge 107 c'è il divieto per i docenti precari di prestare servizio oltre i 36 mesi: la norma non riguarda solo i precari delle scuole statali, ma anche quelli delle scuole comunali.

Nella legge 107 c'è il divieto per i docenti precari di prestare servizio oltre i 36 mesi: la norma non riguarda solo i precari delle scuole statali, ma anche quelli delle scuole comunali.

Dopo l'esclusione delle docenti precari al bando delle scuole comunali di Roma, molti sono stati gli interventi, tra cui l'ANCI e dell'assessore all'Istruzione del comune di Roma, Marco Rossi Doria, che ha commentato a difesa del precariato  chiedendo di limitare la legge solo allo Stato.

Il 2 settembre il Ministro Madia ha emanato una circolare, in cui si specifica che i precari delle scuole statali e delle scuole comunali sono equiparati per la legge, e che quindi anche i Comuni devono attenersi alla scadenza dei 36 mesi di supplenza.

Inoltre la nota stabilisce che la tutela dei lavoratori precari deve essere pari sia per quelli comunali che statali, per cui le amministrazioni comunali devono tenerne conto in caso dei bandi di assunzione:"E si deve escludere che il legislatore abbia voluto lasciare privi di tutela, in relazione alla durata del contratto, i dipendenti delle scuole comunali. L'inapplicabilità della disciplina legislativa, quindi, impone comunque di individuare nell'ordinamento i limiti ai suddetti rapporti di lavoro."

Occorre quindi tenere comunque conto della legislazione europea: "In secondo luogo, occorre tenere conto di quanto stabilito, con particolare riferimento al settore scolastico, dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-22/13, da C-61/ a C-63/13 e C-418/13)  in relazione alle ipotesi entro le quali è lecito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni per il ricorso abusivo."

Occorre inoltre da parte dei comuni arginare il precariato, come previsto anche per le scuole statali:"In terzo luogo, dalla citata disposizione della legge n. 107 del 2015 emerge un orientamento legislativo volto al superamento del precariato nel settore scolastico attraverso un percorso di assunzioni. Di questo orientamento i comuni, non soggetti alla disposizione della legge 107, potranno tener conto nella gestione del proprio personale, predisponendo misure volte al superamento del precariato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della sostenibilità finanziaria."

nota

Supplenze 36 mesi. Equiparate le scuole comunali allo Stato secondo la legge della Buona Scuola

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