Supplenza da messa a disposizione dà diritto anche alla proroga

Di Lalla
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red – Il prolungamento dell’assenza del titolare dà diritto alla proroga del contratto al supplente, anche se questi è stato assunto fuori graduatoria, con domanda di messa a disposizione.

red – Il prolungamento dell’assenza del titolare dà diritto alla proroga del contratto al supplente, anche se questi è stato assunto fuori graduatoria, con domanda di messa a disposizione.

In virtù dell’art. 7/4 del DM 131/07 che recita:

"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità  o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi , la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,  a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto . "

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La proroga va disposta nei confronti del supplente già nominato. A nulla rileva il fatto che la supplenza sia stata conferita da domanda di messa a disposizione, non è un caso in cui si possa scorrere nuovamente la graduatoria, anche se nel frattempo altri docenti fossero nella posizione di poter accettare l’incarico.

Ai fini della proroga della supplenza l’unico dato a cui si deve fare riferimento è che l’assenza del titolare sia senza soluzione di continuità (o interrotta da giorno libero e/o festivo).

Il docente assunto con messa a disposizione va sottoposto allo stesso trattamento giuridico dei docenti assunti da graduatoria, pertanto vige il rispetto del Regolamento delle supplenze.

Per ulteriori informazioni sulla domanda di messa a disposizione è possibile leggere l’approfondimento Modello di domanda messa a disposizione del nostro speciale Supplenze

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