Supplenza e pagamento delle vacanze di Pasqua: i casi di proroga o solo di conferma del contratto

Di Lalla
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red – Quali sono i casi per i quali la scuola deve includere nel contratto del supplente e quindi pagare i giorni per le festività di Pasqua?

red – Quali sono i casi per i quali la scuola deve includere nel contratto del supplente e quindi pagare i giorni per le festività di Pasqua?

Una istituzione scolastica ci propone due casi:

1° caso: Il  titolare si assenta fino al 27/3 ultimo giorno di lezione per malattia propria e dal 3 aprile invece chiederà congedo per malattia del figlio.  Spettano i giorni di pasqua al supplente?

2°caso: Un’altra titolare invece ha chiesto congedo per malattia fino al 3 aprile giorno di ritorno a scuola (non ci sono i fatidici 7 giorni dopo) e continuerà ad assentarsi dal 4 aprile (PROROGA) Spettano i giorni di pasqua al supplente?

La risposta di Orizzonte Scuola

Per tutti e due i casi bisogna verificare se ci sono le condizioni stabilite dall’art. 40/3 del CCNL/2007 che recita:

“… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo .”

Ai fini del pagamento delle vacanze al supplente l’art. in questione pone quindi 3 condizioni ( non deve mancarne nessuna delle tre ):

  • assenza del titolare di almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni ;
  • assenza del titolare per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ;
  • assenza del titolare che, posti i primi due punti di cui sopra, arrivi fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.

In poche parole l’assenza del titolare deve essere continuativa e comprendere anche il periodo delle vacanze, anche se con più certificati o diverse tipologie di assenza , quindi non basta solo che sia assente 7 giorni prima le vacanze e 7 dopo la fine delle stesse.

Bisogna infatti che non vi sia rientro del titolare, ancorché formale, durante il periodo della sospensione delle lezioni.

Pertanto, nel primo caso esposto nel quesito il titolare è assente per malattia propria fino al 3 di aprile (ultimo giorno di lezione) dopodiché si riassenterà a partire dal primo giorno di lezioni con altra motivazione (non mi esprimo sul fatto di come faccia a sapere fin da ora che il proprio figlio sarà malato il 3 di aprile…).

In questo caso il titolare deve essere considerato presente dal 28/3 al 2/4 (nel caso di consigli o collegi programmati o straordinari dovrà presentarsi a scuola).

Al supplente, quindi, a meno che il 28/3 il titolare non continuerà a certificare la propria assenza, non spetteranno le vacanze di Pasqua ma solo una conferma del contratto a partire dal 3 di aprile (art. 7/5 del D.M. 131/07: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni ”).

Per il secondo caso , la situazione al momento è questa:

la titolare è assente direttamente fino al 3 di aprile, ma ad oggi la scuola ancora non sa che  la stessa prorogherà la malattia (o prenderà altro tipo di congedo). Si presume infatti che la scuola non sia ancora in possesso di certificazione con decorrenza 4 aprile e fino ad almeno 6 giorni dopo.

Manca quindi una delle condizioni dell’art. 40/3 (“ 7 gg. dopo ”).

La corretta procedura deve essere questa:

con il supplente andrà al momento sottoscritto un contratto fino al 27/3 (ultimo giorno di lezione). Poi una conferma del contratto ai sensi dell’art. 7/5 citato per il primo quesito per giorno 3/4.

Nel momento in cui la titolare produrrà ulteriore certificazione (anche per diversa tipologia di assenza) a partire dal 4/4 e per almeno 6 giorni dopo (da giorno 3 arriviamo ai fatidici 7 giorni), al supplente dovrà essere effettuata una proroga del contratto che comprenda anche i giorni delle vacanze.

Se invece la titolare giorno 4/4 rientrerà, il supplente avrà avuto solo la conferma del contratto per giorno 3/4 e il 4/4 decadrà dalla supplenza. In questo caso non gli potranno essere pagate le vacanze.

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