Stipendio dirigenti scolastici, retribuzione risultato legata agli obiettivi raggiunti

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La valutazione dei dirigenti scolastici, che prenderà il via il prossimo 1° settembre, si fonda sul conseguimento o meno degli obiettivi assegnati al dirigente in sede di attribuzione dell'incarico (per quelli con incarico in atto, il Direttore Generale Regionale integrerà il medesimo incarico, indicando gli obiettivi da perseguire entro la fine dello stesso) e si svolgerà annualmente.

La valutazione dei dirigenti scolastici, che prenderà il via il prossimo 1° settembre, si fonda sul conseguimento o meno degli obiettivi assegnati al dirigente in sede di attribuzione dell'incarico (per quelli con incarico in atto, il Direttore Generale Regionale integrerà il medesimo incarico, indicando gli obiettivi da perseguire entro la fine dello stesso) e si svolgerà annualmente.

Gli obiettivi possono essere raggiunti a diversi livelli che, come leggiamo nella Direttiva Miur n. 25/2016 , sono espressi nella maniera seguente: "pieno raggiungimento", "avanzato raggiungimento", "buon raggiungimento", "mancato raggiungimento".

Al conseguimento degli obiettivi è legata la retribuzione di risultato, come previsto dalla legge n. 107/2015 al comma 94 e come leggiamo anche nella Direttiva che da essa discende.

La retribuzione di risultato varia, in ordine decrescente, in base ai sopra citati livelli e può essere pari a zero nel caso in cui il dirigente non consegua gli obiettivi prefissati.

Detta retribuzione, leggiamo ancora all'articolo 7 – comma 2 – della Direttiva, viene determinata annualmente ed è percepita in un'unica soluzione, previa certificazione delle risorse e definizione degli aspetti delegati alla contrattazione.

Sarà la contrattazione integrativa regionale a determinare la misura della retribuzione di risultato da associare ai livelli di conseguimento degli obiettivi sopra descritti, come previsto dall'articolo 2, comma 2 – lettera d), del CCNL (Area V –  dirigenza scolastica):

Art. 2 comma 2 . In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati i criteri per:

a) la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati a livello locale;
b) l' applicazione dei diritti sindacali;
c) il monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell'attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti;
d) la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ”.

La Direttiva indica le percentuali entro cui è possibile, in sede di contrattazione regionale, integrare la suddetta retribuzione, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili (come prevede l'articolo 25 comma 3 del CCNL):

  • Ai Dirigenti, che conseguono gli obiettivi al livello "pieno raggiungimento", è riconosciuto un aumento, nei limiti delle risorse disponibili, compreso tra il 10% e il 30% rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello "avanzato raggiungimento";
  • Ai Dirigenti, che conseguono gli obiettivi al livello "avanzato raggiungimento", è riconosciuto un aumento, nei limiti delle risorse disponibili, pari almeno al 5% rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello "buon raggiungimento";
  • I Dirigenti, che non conseguono gli obiettivi ("mancato raggiungimento"), non percepiscono alcuna retribuzione di risultato e saranno oggetto delle misure previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni – come leggiamo all'articolo 7 – comma 4 lettera d) della Direttiva.

Il citato articolo 21, per i Dirigenti che non conseguono gli obiettivi, prevede:

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Ricordiamo che, sino ad ora, la retribuzione di risultato è dipesa dalla fascia di complessità in cui rientra la scuola diretta, come si evince da diversi contratti integrativi regionali. Il criterio della complessità dell'istituzione scolastica non viene comunque abbandonato, in quanto gli obiettivi da assegnare al dirigente devono tener conto, tra le altre cose, della tipologia, dimensione e complessità dell'Istituzione scolastica e del contesto in cui si opera .

Valutazione dirigenti scolastici: dai criteri agli obiettivi

Come verranno valutati i Dirigenti Scolastici dal prossimo anno scolastico

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