Stabilizzazione precari scuola e sentenza 26 novembre. Chi riguarda e cosa potrà accadere in pratica? Intervista all’Avv. Miceli

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“La sentenza della Corte di Giustizia, se sarà positiva, rappresenterà una pietra miliare nella lotta contro lo sfruttamento e la precarizzazione di tutti i rapporti di lavoro”. L’avvocato Walter Miceli è uno dei legali protagonisti della vertenza giudiziaria contro la reiterazione dei contratti a termine nella scuola pubblica italiana, approdata a Lussemburgo grazie alla tenacia dei legali e all’eroismo determinante dimostrato da qualche giudice.
Assunzione precari, countdown sentenza Corte europea: 26 novembre ore 9.30 

“La sentenza della Corte di Giustizia, se sarà positiva, rappresenterà una pietra miliare nella lotta contro lo sfruttamento e la precarizzazione di tutti i rapporti di lavoro”. L’avvocato Walter Miceli è uno dei legali protagonisti della vertenza giudiziaria contro la reiterazione dei contratti a termine nella scuola pubblica italiana, approdata a Lussemburgo grazie alla tenacia dei legali e all’eroismo determinante dimostrato da qualche giudice.
Assunzione precari, countdown sentenza Corte europea: 26 novembre ore 9.30 

Molti meriti, infatti, vengono riconosciuti, negli ambienti, al giudice Paolo Coppola del Tribunale di Napoli, peraltro grande studioso del lavoro precario, dacché, “disobbedendo” alla Cassazione che aveva sotterrato le speranze dei precari con una sentenza glaciale (la n. 10127 del 2012, nella quale scriveva: “non vi è alcun spazio per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ”) ha poi sollevato davvero coraggiosamente la questione proprio davanti alla Corte di Giustizia con l’ordinanza del 13 gennaio 2013.

La sentenza comunitaria sarà proncunciata nei prossimi giorni, ma l’attenzione e l’entusiasmo collettivi verso il verdetto hanno avuto un’impennata dopo che la Cancelleria della Corte ha comunicato che l’udienza finale è prevista per le ore 9.30 del 26 novembre prossimo.

L’ottimismo si era diffuso negli ambienti dopo la perentoria requisitoria estiva dell’avvocato generale della Corte, Maciej Szpunar, tutta a vantaggio dei lavoratori. Ma chi conosce Miceli sa che a questo traguardo ha sempre creduto fin dall’inizio.

Avvocato Miceli, c’è grande attesa per la sentenza del 26 novembre prossimo. Che cosa vi attendete?

“Il 26 novembre, in rue du Fort Niedergrünewald, Lussemburgo-Kirchberg, alle ore 9 e 30, in quell'attimo eterno che svela il verdetto, la Corte di Giustizia Europea pronuncerà una sentenza storica, destinata a cambiare per sempre la politica del reclutamento dei docenti della scuola pubblica italiana. Noi crediamo e auspichiamo che la Corte possa confermare le conclusioni dell'avvocato generale, Maciej Szpunar: sarà, in tal modo, accertata la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato Italiano che, per oltre un decennio, ha illegittimamente imposto il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento, in assenza di qualsivoglia ragione oggettiva e con il solo scopo di lucrare un risparmio di spesa in danno di un’intera generazione di lavoratori della scuola”.

Che cosa succederà nella pratica per chi ha un ricorso in atto o addirittura una sentenza non definitiva favorevole?

“I ricorrenti che hanno promosso un’azione giudiziaria, in caso di pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia, troveranno la strada spianata per ottenere la stabilizzazione oppure un cospicuo risarcimento del danno. Le sentenze della Corte di Giustizia, infatti, sono vincolanti per i giudici nazionali. Residuerà, tuttavia, in capo ai singoli magistrati, un certo margine di discrezionalità in merito alla sanzione da applicare: alcuni Tribunali, infatti, propenderanno per la riqualificazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, mentre altri sceglieranno la strada della condanna al pagamento dei danni”.

C'è chi tende a gelare gli entusiasmi e sostiene che invece la sentenza Ue non riguarda tutti i docenti, cioè non quelli che non sono stati impiegati su posto vacante fino al 31 agosto. Cosa ne pensa?

“In realtà la distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti fino al 31 agosto, così come la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, è frutto di una mera finzione. Per ammissione dello stesso Governo, infatti, il così detto ‘organico di fatto’, in relazione al quale si stipulano contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola. Ciò che davvero conta, al fine di far accertare dai Giudici l’abuso del precariato scolastico, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato per ragioni sostitutive, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di supplire alla temporanea assenza di un titolare”.

Cosa devono attendersi tutti gli altri? Ci sarà una sanatoria oppure dovranno affidarsi al proprio legale?

“Occorre dire, in proposito, che il primo effetto dell’azione giudiziaria promossa innanzi alla Corte di Giustizia l’abbiamo già potuto osservare nei giorni scorsi: a pag. 36 delle linee guida del piano scuola presentato dal Governo, infatti, si richiamano le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar proprio come motivazione del piano straordinario di assunzioni di quasi 150.000 precari della scuola pubblica.

Questo piano di assunzioni, tuttavia, non può rappresentare un colpo di spugna rispetto ai danni da precariato subiti per oltre un decennio dai lavoratori della scuola, né potrà risolvere il problema della mancata percezione degli scatti di anzianità maturati e non corrisposti prima dell’immissione in ruolo. In relazione a questi aspetti, invero, anche chi avrà ottenuto nelle more la stabilizzazione potrebbe e dovrebbe continuare la propria azione giudiziaria”.

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Questa sentenza, almeno se le premesse troveranno conforto nella pratica, è una vittoria del diritto contro il fenomeno dell’abuso dei contratti a termine nella scuola pubblica. Com’è stato possibile consentire per tanto tempo uno scandalo di così vasta portata?

“La ragione per la quale, per oltre un decennio, è stata ignorata la Direttiva CE del 1999 a tutela dei lavoratori precari, secondo me è da ricercare nel peculiare rapporto di contiguità che lega un certo tradizionale mondo sindacale con la controparte ministeriale. Sull’altare di un accordo consociativo, infatti, sono stati immolati i diritti fondamentali di una intera generazione, privata della possibilità di formulare progetti sia di breve che di lunga portata riguardo al proprio futuro.

Questa condizione di inconsapevolezza dei propri diritti, tuttavia, è stata spazzata via per l’azione, prima isolata e poi corale, di alcuni avventurosi soggetti. Anzitutto un grande merito l’hanno avuto talune solitarie denunce pubbliche, come per esempio l’iniziativa del radicale Maurizio Turco in merito all’attribuzione degli scatti stipendiali soltanto in favore dei docenti di religione; oppure il libro inchiesta “Una vita da supplente”, in grado di squarciare il muro di silenziosa rassegnazione dietro al quale veniva celata l’intera vicenda del precariato scolastico.

Nell’ambito giuridico, una menzione speciale la meritano gli avvocati Vincenzo De Michele e Sergio Galleano, autentici apripista delle teorie e delle prassi di tutela multilivello dei diritti fondamentali nella dimensione europea.

Infine, questo fermento di ribellione è stato coagulato da un sindacato corsaro, l’Anief, che ha mostrato la spregiudicatezza necessaria per avviare nel 2010 un rischioso contenzioso su scale nazionale, inizialmente accolto da un vasto scetticismo e, infine, accompagnato da analoghe ed entusiastiche iniziative di molte altre sigle sindacali”.

Il re è nudo, dunque. Ma è ipotizzabile un effetto a cascata su altri fronti? Ad esempio: è possibile che il servizio pluriennale svolto come precari in un’unica sede di servizio possa essere utile come continuità da spendere nella graduatoria d’istituto?

“Una volta affermato il principio di non discriminazione tra il lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, saranno destinati a cadere tutti gli istituti contrattuali che trattano in modo diverso il servizio svolto dai precari e quello prestato dagli insegnanti di ruolo; e ciò vale sia per la continuità didattica che per la ricostruzione della carriera”.

Un altro esempio è dato, oltre che dagli scatti di anzianità riconosciuti ai precari, anche dal servizio quinquennale a tempo determinato come requisito per accedere al concorso a dirigente. Due belle vittorie, una recentissima alla quale è molto legato.

Sì, siamo molto legati a questa vittoria, anche perché è servita a far tacere una volta e per sempre alcune incomprensibili proteste che si erano levate dal mondo della dirigenza scolastica; secondo qualche isolata associazione dei presidi, infatti, la valorizzazione del servizio svolto in regime di precariato avrebbe addirittura “dequalificato” la funzione dirigenziale. Per fortuna il Consiglio di Stato ha ritenuto queste singolari tesi prive di qualsiasi pregio giuridico”.

La sentenza comunitaria sarà importante per i precari della scuola pubblica. Ma i precari della scuola privata potevano e possono far causa contro l’abuso dei contratti a termine indipendentemente dalla normativa della Ue con una prospettiva di successo ancora superiore. E’ così o le presunte restrizioni a caico dei lavoratori pubblici si estendono alla scuola privata?

“Sì, è proprio così, i dipendenti delle scuole private, per essere stabilizzati, potrebbero intraprendere un percorso più agevole, proprio perché a loro non potrebbe esser frapposto l’ostacolo dell’art. 97 della Costituzione, a norma del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”.

La sentenza di Lussemburgo sarà utilizzabile anche dai lavoratori precari degli altri settori pubblici? Se sì, quali sono i casi più clamorosi?

“La sentenza della Corte di Giustizia, se sarà positiva, rappresenterà una pietra miliare nella lotta contro lo sfruttamento e la precarizzazione di tutti i rapporti di lavoro. Ma dai Giudici di Lussemburgo arriverà anche un’altra, forse più importante risposta: sapremo se l’Europa continuerà ad edificarsi sullo stato d'eccezione, cioè su quella condizione di sospensione dello stato di diritto in forza della supposta necessità di fronteggiare la crisi economica; oppure, così come speriamo, se vi sarà ancora la possibilità di tutelare i diritti fondamentali delle persone, sempre e comunque, anche contro le più ottuse logiche ragionieristiche delle Troike finanziarie”.

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