Spezzoni pari o inferiori le 6 ore: è legittimo assegnarli ai docenti in servizio nella scuola ma di diverso organico?

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Le modalità di assegnazione a supplenza degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore crea sempre molte perplessità. E’ possibile assegnare queste ore a insegnanti della scuola appartenenti ad organico diverso da quello in cui si verifica la disponibilità?

Le modalità di assegnazione a supplenza degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore crea sempre molte perplessità. E’ possibile assegnare queste ore a insegnanti della scuola appartenenti ad organico diverso da quello in cui si verifica la disponibilità?

La normativa.

"Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in  possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Le ore di insegnamento disponibili che non sono quantitativamente tali da costituire un’autonoma cattedra (non raggiungendo le 24 ore settimanali, per “cattedra” o “posto orario” intendendosi il posto ad orario intero), nei limiti delle 6 ore settimanali possono essere attribuite direttamente dal dirigente scolastico del singolo istituto secondo determinate modalità:

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.

Nel caso di attribuzione di ore a docenti con orario completo (e dunque come ore “eccedenti”), è previsto, in tutte le disposizioni normative sopra riportate, il limite di “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”.

Uno dei quesiti ricorrenti ad ogni inizio d’anno è se per docenti interni della scuola possano essere intesi anche coloro che fanno sempre parte dell’istituto in cui tali ore sono residuate ma titolari su diverso organico.

Ovvero: è possibile che tali ore se residuate in un corso serale possano essere assegnate al docente titolare al corso diurno?

Oppure: Se in un Istituto Superiore ci sono ore residuate all’istituto Linguistico è possibile assegnarle al docente titolare all’istituto Magistrale cioè appartenente ad altro organico?

A nostro parere la risposta è negativa.

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Vediamo intanto cosa indica il CCNI relativo alla mobilità dei docenti.

L’art. 18 comma 13 dispone che “Coloro che desiderano il trasferimento, nell’ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, della dizione in chiaro della scuola con l’indicazione DEVONO FARNE SPECIFICA RICHIESTA riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva “serale” e del codice corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell’ambito dello stesso istituto, DEVONO FARNE SPECIFICA RICHIESTA riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.” 

L’art. 19 invece chiarisce:

SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
“Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come SCUOLE AUTONOME. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta ESPLICITA RICHIESTA CON APPOSITA PREFERENZA, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore a 15.
Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.
I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale.”

Risulta chiaro che essere in organico in una sede esclude la possibilità di insegnare in altra sede anche se facente parte dello stesso istituto.

Pertanto, un docente non potrebbe mai essere in servizio in una scuola con altro organico se non lo richiede espressamente.

Si concorda quindi con la Sezione Civile del Tribunale di Ravenna che con Sentenza 16 aprile 2012 n. 211 ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore ERANO RELATIVE AL CORSO SERALE DELL’ISTITUTO MENTRE IL RICORRENTE INSEGNAVA PRESSO L’ISTITUTO DIURNO.

In tale occasione il Tribunale ha correttamente applicato i principi stabiliti dal CCNI mobilità.

Sulle supplenze per spezzoni pari o inferiori alle 6 ore leggi anche

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