Spetta al giudice ordinario e non al TAR decidere in caso di ricorso per il sostegno alla disabilità

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014 del 25 novembre 2014, ha stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’assistenza del minore disabile a scuola, perché il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, perché siano garantiti pari dignità sociale e inclusione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014 del 25 novembre 2014, ha stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’assistenza del minore disabile a scuola, perché il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, perché siano garantiti pari dignità sociale e inclusione.

La sentenza arriva dopo che un genitore ha presentato ricorso contro le amministrazioni statali e comunali, che avevano assegnato al figlio minore, affetto da handicap grave certificato dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, 15 ore di Aec, non garantendo il rapporto di 1 a 1, un numero di ore non equivalenti all'intero orario di frequenza.

Secondo la legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), all'articolo 2 c'è  una rilevante distinzione tra due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta), e, all’articolo 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le nuove norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'articolo 28 del Dlgs n. 150/2011.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987,sulla base della legge succitata, ha chiarito che la frequenza scolastica è, "insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità".

Pertanto, una volta che l’istituto scolastico abbia adottato un piano educativo individualizzato o uno strumento equipollente,  non c'è alcunaa discrezionalità da parte dell'amministrazione nell'assegnare le ore di sostegno, che debbono essere comunque assicurate in misura pari al piano educativo già deliberato.

In tal caso, non esiste quindi giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo.

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