Specializzazione sostegno: il titolo non sarà a cascata

Di Lalla
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red – Questo il chiarimento fornito dal Miur con la nota del 18 giugno 2014. La specializzzione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita.

red – Questo il chiarimento fornito dal Miur con la nota del 18 giugno 2014. La specializzzione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita.

Queste le indicazioni fornite

"La specializzzione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al dm 10 settembre 2010 n. 249 e la DM 30 settembre 2011 non vale in automatico per i tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati."

Questo spiega il motivo per cui le selezioni e i posti sono stati assegnati per ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado)

La spiegazione di ciò che accade in concreto la fornisce la FLC CGIL " Nel caso di abilitazioni a cascata (ad esempio: l’abilitazione nella cdc A052 è abilitante anche per la A051, A050 e A043; l’abilitazione nella A049 è abilitante anche per A047 e A038), la specializzazione sul sostegno conseguita  in base ai nuovi percorsi attivati ai sensi del DM 249/10 e DM 30/09/2011 è correlata solamente al grado di scuola per la quale è stata conseguita. Pertanto la specializzazione conseguita nella scuola secondaria di II grado da parte di un docente abilitato nella A052, non è valida per la scuola secondaria di I grado pur essendo il docente in questione abilitato nella A043 "

Il chiarimento sarà importante soprattutto a partire dal prossimo anno, poichè non ci sono corsi che potranno rilasciare il titolo entro il 23 giugno 2014, scadenza per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto.

Il sindacato Anief ritiene questa decisione davvero singolare: prima di tutto perché il titolo che si consegue per insegnare agli alunni con problemi di apprendimento non ha nulla a che vedere con le classi di concorso. Tanto è vero che di recente anche nella scuola superiore lo stesso Miur ha deciso di far cadere l’assegnazione degli alunni sulla base dell’abilitazione all’insegnamento di cui si è in possesso. Ora, se questa è la linea, perché si decide di nuovo di tornare all’antico?

Obbligare un insegnante pluri-abilitato della scuola secondaria a dover scegliere tra il sostegno della scuola media e quello superiore – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – significa continuare a far prevalere la burocrazia sul buon senso: siccome la specializzazione per insegnare agli alunni disabili non si accompagna alla classe di concorso, non si comprende per quale motivo si preclude la possibilità ad un docente di accedere indifferentemente alle medie o alle superiori. Tra l’altro, questa scelta rischia di penalizzare gli alunni ‘certificati’, a cui si rischia di affidare docenti non specializzati: per rifiutare quelli di altri livelli, i dirigenti scolastici saranno infatti costretti a nominare supplenti senza alcuna esperienza con l’handicap. Il tutto per delle rigidità normative che hanno davvero fatto il loro tempo

La nota del 18 giugno 2014

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