Specializzati sostegno seconda fascia graduatorie di istituto: quali possibilità lavorative. Interrogazione Ciprini (M5S)

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Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:

i docenti abilitati con tirocinio formativo attivo (TFA) e con scienze della formazione primaria (SFP) hanno conseguito o sono in procinto di conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del decreto ministeriale n. 706 del 9 agosto 2013;

i docenti abilitati con tirocinio formativo attivo/scienze della formazione primaria, a differenza dei colleghi di corso abilitati con precedenti tipologie di corso/concorso (SSIS ed altri), a fronte del superamento della medesima procedura selettiva/concorsuale, della frequenza del medesimo corso e del superamento dei medesimi esami finali, conseguiranno un titolo la cui spendibilità ai fini lavorativi appare problematica;

la spendibilità del titolo di specializzazione, così come l'abilitazione in una determinata classe di concorso per le graduatorie d'istituto (GI), limita la possibilità per un docente di inserirsi nelle suddette graduatorie scegliendo fino a un massimo di venti scuole (graduatorie di istituto di seconda fascia) all'interno di una sola provincia a fronte di un elevato fabbisogno presente sul territorio nazionale;
al momento attuale vige l'assenza di un canale di reclutamento che contempli la specificità del titolo conseguito (specializzazione sostegno) nonostante vi sia un elevato fabbisogno di docenti specializzati in tutti gli ordini e gradi d'istruzione;

il disegno di legge cosiddetto «La Buona Scuola» sarebbe penalizzante per gli abilitati tirocinio formativo attivo/scienze della formazione primaria specializzati o specializzandi nel sostegno didattico agli alunni con disabilità, sia per il quasi azzeramento degli incarichi di supplenza riguardante la relativa classe di abilitazione sia per l'impossibilità di prendere parte al piano di stabilizzazioni straordinario sul sostegno previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto decreto Carrozza);

è noto che la sentenza della Corte di giustizia europea ha stigmatizzato il ricorso a contratti a tempo determinato oltre i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile;

in alcune province dove le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie di merito (GM) del sostegno sono esaurite e dove il numero degli specializzati presenti in seconda fascia delle GI e insufficiente, potrebbero essere conferiti incarichi/supplenze a non specializzati e questo si profila come in contrasto con quanto espresso nella legge n. 104 del 1992;

i docenti in II fascia delle graduatorie d'istituto (GI) avranno il solo concorso come canale di reclutamento e la possibilità di essere immessi in ruolo sul sostegno dipende esclusivamente, allo stato attuale, dal superamento del concorso sulla disciplina per cui si è abilitati, con il rischio della creazione di una forte e ingiusta disparità fra docenti Specializzati sul sostegno appartenenti ad una classe di concorso con più posti a bando e docenti Specializzati sul sostegno appartenenti ad una classe di concorso più «sfortunata» –:

se sia intenzione del Ministro assumere iniziative per procedere ad una separazione delle carriere tra l'incarico di sostegno e le classi disciplinari, e quali misure intenda adottare al fine di favorire l'ingresso stabile di specializzati nei ruoli del sostegno;

se il Ministro intenda provvedere alla creazione di una graduatoria provinciale in luogo delle attuali graduatorie d'istituto per l'attribuzione degli incarichi di supplenza che superi il limite di 20 istituti scolastici;

quali iniziative intenda adottare il Ministro per assicurare il diritto di precedenza spettante ai docenti specializzati sul sostegno anche non presenti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di merito affinché le procedure per la chiamata dalle segreterie delle scuole per le supplenze su posti di sostegno avvengano in conformità con la normativa vigente;

se intenda – una volta esauriti gli elenchi degli insegnanti di sostegno delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito – assumere iniziative per procedere alla stabilizzazione dei docenti specializzati nel sostegno di cui al decreto ministeriale n. 706 del 2013.

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