Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: sottoscritta ipotesi di contratto per a.s. 2014/15

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red – Si è conclusa positivamente oggi, con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, la trattativa al MIUR sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2014/2015. Ora occorre attendere la firma definitiva dell’amministrazione per espletare le procedure previste dal DLgs 165/01,come modificato dal DLgs 150/09.

red – Si è conclusa positivamente oggi, con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, la trattativa al MIUR sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2014/2015. Ora occorre attendere la firma definitiva dell’amministrazione per espletare le procedure previste dal DLgs 165/01,come modificato dal DLgs 150/09.

Ecco le novità significative rispetto al contratto dello scorso anno riportate dalla FLC CGIL:

  •     l’avere ridotto da 5 a 3 anni il blocco nelle assegnazioni provvisorie per altra provincia nei confronti dei docenti neo assunti;
  •     avere previsto la possibilità per il personale senza sede di presentare la domanda di utilizzazione (per 1 anno) nel caso in cui venga loro assegnata la sede di titolarità d’ufficio;
  •     l’utilizzo, anche d’ufficio, dei soprannumerari o Dop, in un “solo” grado di scuola in base al titolo in possesso;
  •     il diritto, anche per il docente di religione cattolica utilizzato nel 2013-2014 in diversa scuola da quella dell’anno precedente per carenza di posti, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola in cui si trovava nel 2012-2013 nel caso in cui si dovesse ricreare il posto;
  •     inserito l’ordine delle operazioni che dovrà seguire l’amministrazione ai fini dell’utilizzo dei docenti a tempo indeterminato nei licei musicali e coreutici in attuazione di quanto previsto nel contratto (art. 6-bis); precisato meglio anche chi ha diritto a fruire della conferma sul posto, o frazione oraria, di utilizzo nell’anno in corso; è stato chiarito che può presentare domanda di utilizzo anche chi è titolare su posto di sostegno (se in possesso dei requisiti) ma a condizione che abbia concluso l’obbligo quinquennale di permanenza sul sostegno;
  •     chiarito sia per il personale docente, che per il personale ATA, che la precedenza nelle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per chi ha un/a figlio/a di età inferiore a tre anni spetta ad entrambi i genitori (e non in alternativa).

La tabella di valutazione dei punteggi è la stessa allegata al Ccni sui trasferimenti per le parti relative alla mobilità d’ufficio e con le consuete precisazioni previste all’art. 1 commi 6 e 7.

Bozza di contratto

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