Sostegno, ordinanza Tribunale Lecce. Le “messe a disposizione” di docenti specializzati hanno precedenza sui docenti di posto comune delle graduatorie

Di Lalla
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red – Il Tribunale di Lecce in sede collegiale stabilisce (Ordinanza n. 10/13 del 9 maggio 2013) che i docenti aspiranti alle supplenze, forniti del prescritto titolo di specializzazione anche se non inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbiano inviato la “messa a disposizione” ai Dirigenti scolastici devono essere preferiti, nel conferimento dei posti di sostegno, agli altri docenti titolari di “posto comune” inseriti nelle graduatorie di istituto. Il commento dell’Avv. Giannini.

red – Il Tribunale di Lecce in sede collegiale stabilisce (Ordinanza n. 10/13 del 9 maggio 2013) che i docenti aspiranti alle supplenze, forniti del prescritto titolo di specializzazione anche se non inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbiano inviato la “messa a disposizione” ai Dirigenti scolastici devono essere preferiti, nel conferimento dei posti di sostegno, agli altri docenti titolari di “posto comune” inseriti nelle graduatorie di istituto. Il commento dell’Avv. Giannini.

"L’art. 12, comma 5, della L. n. 104/92 stabilisce che in ambito scolastico, ai fini di un piano educativo individualizzato per l’alunno handicappato, è richiesta la collaborazione dei genitori della persona handicappata, degli operatori delle unità sanitarie locali e del “personale insegnante specializzato della scuola, individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica amministrazione”.

L’importanza di docenti specializzati nel sostegno è riaffermata dal successivo art. 13, commi 3 e 5, che prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado siano “garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione i docenti specializzati, con priorità per le iniziative sperimentali da realizzare con docenti di sostegno specializzati”.

La legge è chiara nell’evidenziare che nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere data priorità ai docenti specializzati nel sostegno, poiché primario ad ogni altro interesse contrapposto è quello del discente handicappato.

Ogni diversa determinazione, anche ministeriale, che dovesse dissentire da questo chiaro indirizzo legislativo, che esige che nella scuola un ragazzo handicappato deve seguire un piano educativo individualizzato con personale specializzato nel sostegno dovrebbe essere disapplicato; soltanto quando non dovesse esservi disponibilità di insegnanti specializzati nel sostegno, si potrà procedere all’utilizzazione di insegnante privi di tale titolo di specializzazione.

I Dirigenti scolastici, pertanto, nel conferire le supplenze di sostegno, nel momento in cui avranno esaurito le graduatorie di istituto degli specializzati di 2^ e 3^ fascia, dovranno procedere con la nomina di coloro che hanno inviato la loro “disponibilità” purchè in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Solo nel caso di inesistenza assoluta di specializzati potrà essere scorsa la graduatoria di posto comune"

nota di redazione – L’attuale interpretazione normativa del Ministero Supplenze. Graduatorie di sostegno esaurite, indicazioni per le nomine

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