Il servizio di ruolo svolto presso le scuole materne va riconosciuto in caso di passaggio ad un ruolo superiore

Di Lalla
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Avv. Giuliano Giannini – Finalmente la Corte di Cassazione risolve l’annosa questione relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne per tutti quei docenti transitati nei ruoli superiori, per effetto dei passaggi di ruolo.

Avv. Giuliano Giannini – Finalmente la Corte di Cassazione risolve l’annosa questione relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne per tutti quei docenti transitati nei ruoli superiori, per effetto dei passaggi di ruolo.

Con la sentenza 2037/13 la Suprema Corte ribadisce ciò che già era stato affermato dal Consiglio di Stato e cioè che, a seguito delle modifiche intervenute in virtù del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417 e della L. n.312/1980, il legislatore ha introdotto tre diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa in ambito di ricostruzione di carriera del personale docente: la cosiddetta mobilità orizzontale tra ruoli superiori, la mobilità verticale verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) e la mobilità verso l’alto (da ruolo inferiore a ruolo superiore).

Nella decisione si ricorda che con legge 312/80 tali tipi di passaggi sono stati estesi anche agli insegnanti delle scuole materne. Per quest’ultima categoria, dunque, l’unico tipo di mobilità possibile è quella verso l’alto, non esistendo ruoli inferiori. Tanto a dire che tali docenti possono accedere sia ai ruoli della scuola elementare sia a quelli della scuola media sia a quelli dell’istruzione secondaria di II grado.

Pertanto, la Cassazione ritiene che la conservazione della pregressa anzianità di servizio in caso di passaggio da un ruolo ad altro, nonostante non espressamente sancita dalla L.n.312/80, debba considerarsi possibile in virtù del rinvio al D.P.R. 417/1974, essendo il passaggio di ruolo ammesso esclusivamente in presenza delle condizioni del suddetto D.P.R..

Nel provvedimento, infatti, si legge che “Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell’art. 57 L. n.312/19800, l’art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità di servizio maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.”.

Si specifica, tuttavia, che il riconoscimento dell’anzianità maturata presso le scuole materne è previsto esclusivamente per il servizio svolto in ruolo e non anche per quello “non di ruolo”.

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