Sentenza UE. Potrebbe riguardare anche i contratti al 30 giugno?

Di Lalla
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La sentenza sul precariato emanata il 26 novembre 2014 si riferisce a "posti vacanti e disponibili". I nostri lettori ci chiedono se i contratti reiterati con scadenza 30 giugno possano essere considerati validi per avanzare richiesta di stabilizzazione.

La sentenza sul precariato emanata il 26 novembre 2014 si riferisce a "posti vacanti e disponibili". I nostri lettori ci chiedono se i contratti reiterati con scadenza 30 giugno possano essere considerati validi per avanzare richiesta di stabilizzazione.

Posto che dall'Europa adesso la partita si sposta in Italia, e che i giudici potrebbero assumere decisioni non tutte dello stesso tenore (circostanza da tenere in considerazione), IlSole24Ore mette le mani avanti e individua quello che potrebbe essere il punto più "debole" della sentenza e che forse potrebbe dare adito alla discrezionalità dei giudici.

"Un punto soggetto a interpretazione riguarderà i contratti di lavoro a tempo determinato che si considerano «per la copertura di posti vacanti e disponibili»: vi rientrano tutte le supplenze con durata fino al 30 giugno, o solo quelle su posto effettivamente privo di titolare, di solito con durata fino al 31 agosto? "

Alcuni sindacalisti affidano le loro interpretazioni alla stampa Da Il Fatto Quotidiano "Di Meglio (Gilda) si mostra prudente: “Io eviterei di dare numeri in questo momento. Neanche chi è iscritto nelle Graduatorie ad esaurimento( ndr. si riferisce a quella ATA) è certo di rientrarvi, perché per le GaE erano richiesti 24 mesi di servizio”. […] Pantaleo (FLC CGIL) non ha dubbi a riguardo: “A nostro avviso fanno tutti parte della casistica”.

Marcello Pacifico, presidente Anief, così risponde al quesito "Gli interessati dovranno presentare un modello, rilasciato dalla scuola, che conferma che non esistevano ragioni sostitutive."

E' accaduto infatti che, soprattutto in anni in cui era molto difficile per gli utenti finali – i supplenti – controllare gli organici, alcune supplenze siano state conferite al 30 giugno anzichè al 31 agosto.

Pertanto la cautela è d'obbligo. Il nostro consiglio, per chi fosse interessato ai possibili sviluppi attuativi della sentenza in Italia, è di consultare sindacalisti e avvocati vagliando la propria situazione personale. 

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