Sentenza sulla riduzione dell’orario negli istituti tecnici e professionali. Snals diffida Miur a ripristinare l’orario completo

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SNALS – Il Tar Lazio, su ricorso dello SNALS-Confsal, con sentenza n. 3527/2013 ha annullato le disposizioni normative recanti la riduzione dell’orario scolastico per le materie cosiddette professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali.

SNALS – Il Tar Lazio, su ricorso dello SNALS-Confsal, con sentenza n. 3527/2013 ha annullato le disposizioni normative recanti la riduzione dell’orario scolastico per le materie cosiddette professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali.

Con lettera indirizzata personalmente al ministro Carrozza, lo SNALS-Confsal invitava bonariamente il Ministero dell’Istruzione a dare esecuzione alla sentenza.

L’invito è rimasto però senza alcun riscontro.

Di qui, la decisione del sindacato di procedere ad una formale diffida, notificata dai nostri legali al Miur tramite ufficiale giudiziario.

Qualora la diffida non dovesse avere l’esito sperato, lo SNALS-Confsal preannuncia sin d’ora che si rivolgerà al Tar del Lazio per chiedere la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al Ministero nel ripristinare l’orario scolastico indebitamente ridotto.

La Diffida.

CORTE D’APPELLO DI ROMA
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

dello SNALS – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola, in persona del suo segretario generale e legale rappresentante p.t. prof. Marco Paolo Nigi, con sede in Roma, via Leopoldo Serra n. 5, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso lo studio degli avv.ti Michele Mirenghi e Stefano Viti in Roma, Piazza Della Libertà 20.

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Come già partecipato in precedenza, il Tar Lazio, Sez. III bis, su ricorso dello SNALS, con decisione n. 3527/2013, passata in giudicato e che si notifica unitamente alla presente, ha annullato:

– il regolamento sugli istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87/2010 nella parte in cui, all’art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti professionali;

– il regolamento sugli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010 nella parte in cui, all’art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti tecnici;

– il decreto interministeriale n. 61/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all’art. 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici;

– il decreto interministeriale n. 62/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all’art. 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali;

– i decreti interministeriali nn. 95 e 96 del 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali predetti.

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Nella parte motiva della sentenza si legge, tra l’altro:

  • che sostanzialmente la riduzione del 20% dell’orario scolastico nelle seconde e terze classi degli istituti professionali e nelle seconde, terze quarte classi degli istituti tecnici è destinata ad incidere sulle materie caratterizzanti i corsi, determinando una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, fissati con il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, senza che siano chiari i criteri in base ai quali tale riduzione debba essere effettuata, se non il mero dato numerico percentuale, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e di continuità formativa;

  • che non appare infatti revocabile in dubbio la circostanza che i decreti impugnati, operando una riduzione dell’orario di insegnamento di talune discipline, hanno inciso sui contenuti culturali e didattici e sulla struttura degli istituti professionali e tecnici, significativamente rifluendo sulla formazione impartita ai discenti dai predetti istituti e proprio per la circostanza che le due disposizioni sopra citate appaiono sancire soltanto tagli di orario”;

  • che le materie oggetto di riduzione sono proprio quelle caratterizzanti il corso oltre che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’italiano”.

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La sentenza chiosa, peraltro, con una considerazione di spiccata valenza sindacale, che di seguito si riporta: “Tutto ciò senza considerare che l’indiscriminata riduzione di un’ ora per ciascuna delle materie cosiddette caratterizzanti i vari bienni degli istituti tecnici e professionali….ha le sue ovvie ed incontrollabili ricadute in termini di organico e dimensionamento delle classi che divengono insufficienti a sopperire all’incremento delle iscrizioni…….e ciò comporta, come dedotto in ricorso, il mancato assolvimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanciti dall’art.15 del D.lgs n. 226/2005 che stabilisce come l’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 76/2005 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A, pure citato nelle premesse dei regolamenti”.

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Orbene, appare superfluo sottolineare come tale pronuncia incida radicalmente sulla struttura dell’offerta formativa e didattica che gli istituti tecnici e professionali debbono garantire agli studenti.

A seguito della decisione predetta e, segnatamente, della efficacia caducatoria esercitata dalla pronuncia sugli atti impugnati e della natura autoesecutiva della sentenza, si è riespansa l’efficacia del previgente ordinamento didattico.

Conseguentemente, l’Amministrazione dovrà adottar per il prossimo anno scolastico, atti in linea con le prescrizioni del Tar che, per la loro puntualità, logicità e per il loro rigore sistematico, sono destinate a costituire il necessario punto di partenza per una rinnovata azione amministrativa volta, finalmente, a valorizzare la realtà scolastica, centro di aggregazione umana, sociale e culturale.

E’ evidente, peraltro, come, per effetto della decisione de qua, l’Amministrazione debba astenersi dal dare esecuzione alle disposizioni annullate ovvero dall’assumerle a presupposto di emanandi atti.

Più in generale l’Amministrazione dovrà astenersi da qualsivoglia condotta contrastante con l’efficacia caducatoria della sentenza del T.A.R. Lazio.

Pertanto, fintantoché non saranno emanate disposizioni conformi al dettato giurisdizionale, l’Amministrazione dovrà considerare ripristinata la situazione normativa antecedente agli atti impugnati quanto ad orario d’insegnamento negli istituti tecnici e professionali con le relative conseguenze ordinamentali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

a mente anche dell’art. 328, cod. pen, lo SNALS – Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola diffida, ad ogni effetto di legge civile, penale ed amministrativa il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella persona del Ministro p.t.:

– dall’astenersi dal dare esecuzione e/o applicazione alle disposizioni annullate dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 3527/2013;

– dall’astenersi dall’assumere le disposizioni suesposte a presupposto di emanandi atti amministrativi;

– a considerare ripristinata per il futuro anno scolastico la situazione ordinamentale degli Istituti Tecnici e Professionali antecedente all’annullamento delle disposizioni in parola;

– ad emanare atti e disposizioni attuative e coerenti con le prescrizioni del T.A.R. in vista del futuro anno scolastico.

Il tutto, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, con l’espresso avvertimento che, decorso senza riscontro il termine predetto, saranno adite le opportune sedi legali, nessuna esclusa.

Il Segretario Generale

prof. Marco Paolo Nigi

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