Sentenza europea. Immissioni in ruolo e/o risarcimento precari scuola? Ecco cosa dice nota Centro Studi Senato

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Il Centro Studi è stato chiamato ad esprimersi sulle conseguenze della sentenza europea sul precariato sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e ATA della scuola.

Il Centro Studi è stato chiamato ad esprimersi sulle conseguenze della sentenza europea sul precariato sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e ATA della scuola.

Premessa " la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale, che, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.

La sentenza. Nella sentenza in commento la Corte europea ha anzitutto ricordato che l'accordo quadro si applica a tutti i lavoratori, senza distinzione in base alla natura pubblica o privata del datore di lavoro, nonché al settore di attività interessato.

Esso si applica quindi anche ai lavoratori assunti per effettuare supplenze annuali nelle scuole pubbliche. Per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, l'accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere almeno una delle seguenti misure

  • l'indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti
  • ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi .

Peraltro, al fine di garantire la piena efficacia dell'accordo quadro, una misura sanzionatoria deve essere applicata in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. Tale misura deve essere proporzionata, effettiva e dissuasiva .

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Secondo la Corte

  • la sostituzione temporanea di lavoratori per motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, maternità o altro) costituisce una ragione obiettiva che giustifica la durata determinata del contratto;
  • l'insegnamento è correlato a un diritto garantito dalla Costituzione, che impone allo Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra numero di docenti e scolari, circostanza dipendente da fattori difficilmente prevedibili, che attestano una particolare esigenza di flessibilità, la quale può giustificare il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato.
  • qualora uno Stato membro riservi, nelle sue scuole, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato. Tuttavia ciò non è sufficiente a rendere la predetta normativa conforme all'accordo quadro, se risulta che l'applicazione concreta conduce a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò si verifica quando tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali in materia di personale . La Corte ha rilevato che, nel caso preso in esame, il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale regime è variabile e incerto, dipendendo da circostanze aleatorie e imprevedibili.

Conseguenze. La normativa italiana, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta delle ragioni oggettive sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.

Conclusioni del Centro Studi del Senato La Corte sottolinea che, sebbene il settore dell'insegnamento testimoni un'esigenza particolare di flessibilità, lo Stato italiano non può esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

C'è chi interpreta il commento del Centro Studi del Senato come una ammissione di colpevolezza dello Stato italiano, che autorizza ai risarcimenti (questa la strada già imboccata da alcuni giudici italiani dopo l'emanazione della sentenza), escludendo che la sentenza europea obblighi il Governo italiano alla stabilizzazione dei docenti (immediato il commento del Ministro: stiamo facendo più di quanto richiesto, con le 150mila immissioni in ruolo dal 2015).

In realtà c'è ancora da attendere la decisione della Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale. Sentenza UE precariato. Adesso la Consulta indicherà la via ai giudici italiani . Ne abbiamo parlato con l'Avv. De Michele, che chiarisce “ L'interpretazione autentica della situazione la possono dare solo tre soggetti: il Tribunale di Napoli, la Consulta e la Cassazione , attraverso gli avvocati del libero foro che hanno patrocinato le cause davanti alla CGUE. "

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