Scuola e Legge di Stabilità 2015: norme sulla spesa per l’istruzione

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La Legge di Stabilità 2015, in vigore dal 1 gennaio, stabilisce e regola le spese e indica il programma da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la scuola e l’istruzione sono presenti in diversi commi dell’articolo 1.

La Legge di Stabilità 2015, in vigore dal 1 gennaio, stabilisce e regola le spese e indica il programma da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la scuola e l’istruzione sono presenti in diversi commi dell’articolo 1.

Vediamo nel dettaglio quali potrebbero risultare positive e quali, invece sono considerate meno buone dall'ANQuAP, Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 4 e il comma 5 stanziano 1000 milioni di euro per l’anno 2015 (e 3000 milioni di euro per il 2016) al Fondo “La Buona Scuola” per rafforzare l’offerta formativa e per realizzare l’autonomia scolastica anche attraverso la valorizzazione dei docenti. Il Fondo è finalizzato, come specificato nel comma 5, ad un piano di assunzioni e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.




Il comma 328 stabilisce ce non ci saranno più coordinamenti di educazione fisica su base provinciale ma soltanto regione nel numero di uno per Regione “L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento” recita l’articolo in questione (307).

Con l’abrogazione dell’articolo 459 del testo unico (a decorere dal 1 settembre 2015 come riporta il comma 329) non sono più previsti esoneri o semi esoneri per i Collaboratori del Dirigente. In questo modo le funzioni di responsabilità del Dirigente stesso saranno aggravate.

Il comma 332, invece, stabilisce che dal 1 settembre 2015 i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico se non quando l’organico di diritto abbia meno di 3 posti mentre per i collaboratori scolastici le supplenze brevi sono possibili a partire dall’ottavo giorno di assenza. Si delinea un trattamento di disparità che fa pensare ad una valutazione prioritaria per i servizi ausiliari rispetto a quelli amministrativi e tecnici.

Il comma 334, invece, stabilisce, in considerazione del processo di digitalizzazione una ridefinizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole con una riduzione di 2020 posti che comporterà una riduzione della spesa del personale di 50,7 milioni di euro l’anno a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. Resta da dimostrare, però, che la digitalizzazione diminuisca i carichi di lavoro del personale suddetto visto che fino ad oggi ha prodotto solo carichi di lavoro supplementare.

L'ANQuAP fa notare inoltre che la Legge di Stabilità 2015 porta ad una ulteriore blocco dei CCNL nelle Amministrazioni pubbliche per tutto il 2015 portando ad una moratoria contrattuale  di 6 anni. Viene inoltre prorogato, con il comma 255, il blocco delle indennità di vacanza contrattuale anche per il 2018.

 

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