Scrutini. Lo sciopero breve e i due giorni consecutivi

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Lo sciopero in essere “degli scrutini” di questo 2015 ha sicuramente determinato un precedente significativo rispetto all'interpretazione restrittiva o canonica delle disposizioni di cui alla legge 146/90, successive modifiche ed integrazioni ed accordo specifico di settore.

Lo sciopero in essere “degli scrutini” di questo 2015 ha sicuramente determinato un precedente significativo rispetto all'interpretazione restrittiva o canonica delle disposizioni di cui alla legge 146/90, successive modifiche ed integrazioni ed accordo specifico di settore.

Gli scioperi principali che sono stati proclamati interessano il cosìdetto sciopero breve. Per esempio quello dei Sindacati rappresentativi prevede lo sciopero breve di un’ora per tutto il personale docente, educativo ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti ed il personale docente effettuerà lo sciopero breve per tutti gli scrutini di ciascuna delle classi non interessate agli esami conclusivi del ciclo scolastico cosi come previsto dalla programmazione degli stessi di ciascuna scuola a partire dal primo giorno di effettuazione degli scrutini e fino al secondo giorno successivo alla data iniziale prevista dal calendario di ciascuna scuola.

Quello dei Cobas, i primi ad aver proclamato lo sciopero contro gli scrutini, prevede in sostanza lo sciopero breve limitato alle operazioni di scrutinio per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali, per tutto il personale della scuola docente, dirigente e Ata, in Italia e all’estero delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate come calendarizzate a livello regionale. Ora, la normativa di settore, in merito allo sciopero breve prevede che non si possono superare per le attività di insegnamento e per leattività connesse con il funzionamento della scuola nel corso diciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; che ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola idue giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni.

LaCommissione ha in passato deliberato che nella disciplina di settore è espressamente previsto un intervallo di 7 giorni fra 2 azioni disciopero senza l’aggiunta dell’aggettivo “liberi” e nell’anno 2003 la Commissione ha stabilito che nel computo dell’intervallo fra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del “dies aquo” o del “dies ad quem”, salva l’ipotesi in cui i giornivengano qualificati come “liberi”.

Gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata -possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui in premessa; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione; gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione Come è noto l'Autorità g arante è intervenuta con un comunicato stampa rilevando che “ L Autorità di garanzia per gli scioperi ha ricevuto, da parte delle sigle sindacali Unicobas, Cobas e Usb, le proclamazioni di due giorni di sciopero, da effettuarsi successivamente alla chiusura delle scuole. I predetti sindacati, conformandosi a quanto già dichiarato dall'Autorità, con riferimento all'articolo 3, lettera g, dall'Accordo sulla scuola del 1999, hanno esplicitamente escluso ogni forma di blocco degli scrutini per i cicli terminali del percorso scolastico (esami di terza media, maturità, abilitazioni professionali).

In ordine alle astensioni dagli scrutini delle classi intermedie, l' Autorità di garanzia si riserva di decidere nei prossimi giorni, poiché sta valutando complessivamente le proclamazioni di sciopero, che stanno via via pervenendo, allo scopo di evitare che l' attuazione delle astensioni, possa produrre, in concreto, una violazione della normativa”. L'unico intervento ha riguardato la proclamazione dello sciopero USB che successivamente ha riformulato la propria proclamazione, limitando l’azione ai primi due giorni
consecutivi delle attività di scrutinio (Miur Nota n. 1592 del 4/6/2015), senza ricevere ulteriori “interventi” da parte della Commissione di Garanzia, come è facilmente constatabile sullo stesso sito di quest’ultima.

Ora, giustamente, ci si chiede, ma è possibile effettuare più di due giorni consecutivi di sciopero?

Premesso che l'ordinario limite che vuole che ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; riguarda i soggetti che proclamano lo sciopero. Però, ad oggi, veniva interpretato in modo restrittivo estendendolo automaticamente ai lavoratori, poiché questi potevano esercitare il dritto di sciopero all'interno dei parametri delle ordinarie indizioni di sciopero, che erano al massimo nell'arco della settimana, ad esempio, non più di due consecutive. Nel momento in cui sono state autorizzate, per la questione sciopero breve degli scrutini, modalità di sciopero che teoricamente prevedono l'andare oltre i due giorni consecutivi, è chiaro ed evidente che è possibile effettuare anche più di due giorni di sciopero.

Ora, il punto, a parer mio, riguarda l'interpretazione che è stata conferita all'azione di sciopero. L'articolo 3 comma 1 del regolamento di settore scuola, prevede che: “La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve”.

Ora, questo articolo è accompagnato da una nota che così afferma: “ Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le
due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo”.

Probabilmente è anche all'interno di queste note, dalla lettura delle stesse, dalla conseguente interpretazione estensiva ricondotta allo sciopero breve, all'azione di sciopero considerata, all'attività degli scrutini, che si deve individuare la legittimazione della situazione in essere.Certo non è da escludere neanche una interpretazione, per alcuni aspetti innovativa, che voglia il limite dell'azione di sciopero oltre i due giorni consecutivi rivolto solo ed esclusivamente alla singola realtà sindacale proclamante l'azione medesima e non allo sciopero in quanto tale, fatto che legittimerebbe più proclamazioni di sciopero consecutive che comporterebbero, come ora accade, azioni complessive di sciopero oltre i due giorni consecutivi. Ciò perché gli unici limiti che incidono sui lavoratori, pensando allo sciopero breve, è il monte ore, come in precedenza ricordato, dal momento che vengono autorizzate più azioni di sciopero consecutive come proclamate da più realtà sindacali.

Infine, si deve ricordare, che l'unico soggetto deputato ad intervenire e legittimato a disporre eventuale provvedimento sanzionatorio è la Commissione di Garanzia, non è nelle competenze del Dirigente scolastico interferire sulle modalità di sciopero, questo deve esclusivamente attenersi alle prescrizioni come comunicate dalla Commissione. Ad oggi, salvo lo sciopero dell'USB( come poi riformulato) nessun tipo di rilievo è stato posto in essere per gli scioperi regionali come regolarmente indetti dai Cobas né per quello dei sindacati rappresentativi per i primi due giorni stabiliti dai calendari delle singole istituzioni per l’effettuazione degli scrutini, dunque tutte le azioni di sciopero, che teoricamente possono andare anche oltre i due giorni consecutivi, sono regolari.

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