Sciopero. Rimostranza contro convocazione scrutini di domenica

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Avevo scritto un breve intervento, dal titolo, Perché … Perchè …. la domenica mi lasci solo per andare a fare gli scrutini… dove illustravo in modo discorsivo il perché gli scrutini nella giornata della domenica sono illegittimi.

Avevo scritto un breve intervento, dal titolo, Perché … Perchè …. la domenica mi lasci solo per andare a fare gli scrutini… dove illustravo in modo discorsivo il perché gli scrutini nella giornata della domenica sono illegittimi.

Post che è stato di grande aiuto e riferimento anche per diverse realtà sindacali oltre che per centinaia di consigli di classe. Il punto è che continuano a pervenire diverse segnalazioni che vogliono la programmazione degli scrutini, nonostante il tutto, nella giornata di domenica, che, come è noto, tra le altre cose, non è giorno lavorativo nella scuola. Propongo ora un modello di rimostranza che i componenti del Consiglio di Classe interessati, e contestualmente i singoli lavoratori individualmente, devono formalizzare avverso l'ordine di servizio o circolare che disponga l'effettuazione degli scrutini nella giornata domenicale chiedendo, in caso, di reiterazione dell'ordine di servizio, il pagamento delle dovute maggiorazioni direttamente all'Istituzione Scolastica.

E' il caso di ricordare ai Dirigenti Scolastici, che spesso ricorrono a dette misure semplicemente per motivi meramente punitivi nei confronti di chi esercita un sacrosanto diritto di sciopero, che il primo giorno utile lavorativo per effettuare gli scrutini, se la scadenza dei canonici cinque giorni, di cui alla normativa in materia di regolamentazione del diritto di sciopero, coincide con la domenica, è il giorno successivo, il lunedì, primo giorno utile lavorativo per il personale della scuola.

Segue modello rimostranza che andrà firmato sia collettivamente dai componenti del Consiglio di Classe, per dar maggior forza allo stesso, che individualmente dai singoli lavoratori interessati.

Rimostranza scritta ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

I sottoscritti / il/la sottoscritto/a docenti/e del Consiglio di Classe Vista la programmazione come disposta dal DS per l'effettuazione degli scrutini;

visto che gli stessi coincidono con la giornata di domenica del

Rilevato che non sono rinvenibili nella vigente disciplina contrattuale ed anche legale in materia di rapporto di lavoro del personale della scuola, elementi che prevedono lo svolgimento di attività ordinaria obbligatoria e funzionale alla professione docente e dunque lavorativa nel giorno domenicale.

Vista la Sentenza Cass.civ. Sez. lavoro, Sent., 05-12-2013, n. 27273 lì ove afferma: “ In sintesi, sulla base della disciplina legislativa vigente, l'orario di servizio, che normalmente è di 40 ore settimanali, si articola di regola su cinque giorni settimanali di tal che il sesto giorno è in via generale una giornata non lavorativa (v. al riguardo l'art. 22, comma 1, in fine della L.n. 724 del 1994).Il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale”.

Rilevato che l'articolo 22 della legge 724 del 1994, pur prevedendo la possibilità di una deroga consentendo l'ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi, ciò non può valere certamente per gli scrutini ordinari perché non si tratta di attività e servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e neanche di attività finalizzate ad assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici;

rilevato che la domenica è, nella scuola, giorno non lavorativo;

che la Cass. Civ. sez. lav. 6 settembre 2007, n. 18708 ha affermato: Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con la domenica", implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana. Conseguentemente la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000, Cass. n. 11627 del 2000, Cass. n. 12852 del 2001).

A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo. presenta/ano formale atto di rimostranza, ai sensi dell’art. 17 del DPR 10/01/1957 n. 3 , col quale dichiara/ano di non poter ottemperare alla disposizione impartita ritenendosi, al contempo, esente/i da ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale per i motivi come esposti, dichiara/ano fin da ora, come da normativa, ad ottemperare all’eventuale reiterazione scritta dell’ordine di
servizio, riservandosi comunque ogni tutela in via sindacale e giudiziaria. Si specifica che nel caso di reiterazione della circolare ed ordine di servizio di cui all'oggetto della presente rimostranza, si rinuncia al giorno di riposo compensativo e si pretenderà il pagamento delle maggiorazioni, indennizzi, dovuti, nei confronti della propria Istituzione Scolastica. Nota articolo 17 DPR 1957 n° 3 L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Perché … Perchè …. la domenica mi lasci solo per andare a fare gli scrutini…

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