I riposi giornalieri retribuiti (c.d. allattamento). Maternità e paternità nella scuola: diritti e doveri

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di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il pubblico impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, e fino al compimento del primo anno del bambino (o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), ha diritto a fruire di riposi giornalieri retribuiti.

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il pubblico impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, e fino al compimento del primo anno del bambino (o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), ha diritto a fruire di riposi giornalieri retribuiti.

L’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto ai riposi anche al padre lavoratore nei seguenti casi:

a) Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere del congedo parentale perché appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio);

c) Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista , ecc. (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’Inps o da un altro Ente previdenziale) e solo a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge)

d) In caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno;

e) In presenza di impossibilità ad accudire il neonato da parte della madre non lavoratrice dipendente seppure casalinga, ma solo a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). Le condizioni per la fruizione sono quelle previste per la madre lavoratrice e nelle stesse misure anche nel caso di parto plurimo.

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso figlio, nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio.

I quesiti più frequenti da parte di docenti, Dirigenti e segreterie scolastiche non riguardano tanto a chi spettano tali diritti o fino a quando spettano, ma quale dovrà essere l’orario settimanale del docente che fruisce dei riposi e se questi ultimi spettino anche al docente in regime di part time o che ha accettato uno spezzone orario (i riposi spettano anche al personale assunto a tempo determinato).

Per il primo quesito ricordiamo che il D. Lgs. n. 151/2001 fa riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:

• Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);

• Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Al personale docente spetta di norma una sola ora al giorno perché l’orario giornaliero è di solito inferiore le 6 ore.

Nel caso però il docente, pur prestando servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata, es. 4 ore di lezione al mattino e 2 ore di collegio docenti), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo (il suo orario “giornaliero” supererà in quel giorno le 5 ore e 59 minuti).

Al personale ATA che presta servizio per 36 ore settimanali spettano per ogni giorno di lavoro 2 ore di permesso.

Per il secondo quesito riportiamo quanto fino al 1984 disponeva l’allora MPI:

Con nota n. 7201/1981 (in risposta all’ex Provveditorato di Vicenza) affermava che “[…] alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione non competa la riduzione dell’orario prevista dall’art.10 Legge n.1204/1971, in quanto “le disposizioni legislative e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in 18 ore settimanali”.

Successivamente con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.

Dunque il Ministero riconosceva i riposi anche al docente con orario non intero.

Dal momento che il D. Lgs. n. 151/2001 come detto fa esclusivamente riferimento all’orario giornaliero del lavoratore, non vi è più alcun dubbio che al docente in regime di part time o di spezzone orario (o comunque ad orario non intero) spettino i riposi, indipendentemente dunque dall’orario settimanale che svolge.

Giova anche ricordare che l’INPS con circolare 95bis/2006 al punto 7.2  (RIPOSI GIORNALIERI E PART-TIME) afferma:

“Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.

In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a  prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.

In ultimo ricordiamo che la riduzione oraria si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco della settimana.

Il Dirigente dovrà quindi sottrarre al docente una o più classi fino al raggiungimento del tetto cui il titolare ha diritto, in base all’orario giornaliero che svolge il docente.

Il docente che ha 18 ore avrà una riduzione di 5 ore, atteso che l’orario intero è di norma distribuito in 5 giorni settimanali.

Nel caso in cui ci siano problemi nel mantenere l’unicità d’insegnamento nelle classi, la riduzione potrà operare per 6 ore e il docente titolare avrà 5 ore di riduzione (una per ogni giorno d’insegnamento) più una a disposizione.

Da questo “risultato” il docente svolgerà la sua attività d’insegnamento in 5 o meno giorni a seconda del relativo orario previsto nelle classi residuanti. Sulle ore rimanenti si dovrà necessariamente nominare un supplente (è escluso che le ore rimanenti siano assegnate ai docenti interni).

Il cap. XI della Guida affronta in modo approfondito questa e altre problematiche inerenti i diritti e i doveri del personale in maternità/paternità.

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