Ripetere anno di prova. A chi spetta. Chiarimenti per docenti e dirigenti scolastici

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Diversi docenti ci scrivono perché alcuni Uffici scolastici provinciali e alcune risposte date dalle Organizzazioni sindacali dei Dirigenti scolastici mal interpretando la normativa affermano che il docente trasferito da sostegno a posto comune (o viceversa) nello stesso ordine di scuola debba ripetere l’anno di prova. Chiariamo quindi come stanno le cose.

Diversi docenti ci scrivono perché alcuni Uffici scolastici provinciali e alcune risposte date dalle Organizzazioni sindacali dei Dirigenti scolastici mal interpretando la normativa affermano che il docente trasferito da sostegno a posto comune (o viceversa) nello stesso ordine di scuola debba ripetere l’anno di prova. Chiariamo quindi come stanno le cose.

Giova innanzitutto precisare che il docente titolare su posto di sostegno che nelle operazioni di mobilità ottiene il posto comune (o viceversa) nello stesso ruolo di appartenenza, ha eseguito un semplice TRASFERIMENTO e non un PASSAGGIO DI RUOLO.

La differenza infatti la fa l’ordine di scuola di appartenenza del docente.

Per capirci:
se un docente titolare su AD03 (sostegno II grado) ha ottenuto posto comune per esempio su A019 (oppure da AD02 ottiene A050 e così via) ovvero la propria classe di concorso, non opera un PASSAGGIO DI CATTEDRA o addirittura di RUOLO ma un semplice TRASFERIMENTO perché trattasi di STESSO RUOLO DI APPARTENENZA.

Riprova ne è il fatto che il modello presentato nelle operazioni di mobilità non è quello del passaggio di cattedra o di ruolo ma appunto quello del trasferimento in cui il docente sceglierà solo posti normali o solo posti di sostegno (a seconda di dov’è titolare nel momento della presentazione della domanda).

Diverso sarebbe il caso del docente che da AD02 ottenesse per esempio la A043 ovvero passasse da sostegno di II grado a posto comune di I grado. Oppure da AD02 avesse ottenuto AD00 (sostegno da I a II grado).
In questo caso il docente in questione avendo ottenuto un posto comune o di sostegno di altro ordine di scuola (da II a I grado) ha sicuramente richiesto nelle domande di mobilità un PASSAGGIO DI RUOLO.

Fatta questa premessa si ricordano Le note USR Piemonte n. 163/2008 e 773/2012 dell’USR  Puglia le quali hanno avuto modo di chiarire che sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo.

Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, precisano ancora le note, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.

È chiaro quindi che il sostegno non è una classe di concorso ma un elenco che esiste proprio perché esiste la classe di concorso in cui il docente è presente perché specializzato. Ma sempre in virtù della propria classe di concorso.

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Per capire ancora di più su quando vada ripetuto l’anno di prova nel 1980 la Circolare Ministeriale n. 88 precisava che bisogna attenersi al parere del Consiglio di Stato, sez.II del 12 luglio 1978 n. 583/78 secondo cui:
“anche per i passaggi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo.
Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto.
Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso XXX (educazione musicale nella scuola media) alla classe di concorso XXIX (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
Costituisce passaggio di ruolo anche quello relativo, ad esempio, al passaggio dal ruolo dei presidi di istituti d’arte a quello dei presidi di liceo artistico e viceversa (art. 120 del D.P.R. n. 417/74 cit.).”

In poche parole questa la differenza:

Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA , che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio (Circolare del 27 marzo 1980, n. 88: “Nel caso in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto”);

Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, DOVRÀ SOLO EFFETTUARE LA PROVA (i 180 giorni di servizio) ma non anche la formazione con tutto ciò che essa comporta.
NOTA BENE

Chi invece ottiene un trasferimento NEL PROPRIO RUOLO DI APPARTENENZA da sostegno a posto comune (o viceversa) oppure un nuovo ruolo (es. immesso in ruolo AD02 con superamento dell’anno di prova e poi nuovo ruolo nell’A050 posto comune ma sempre II grado) NON DOVRÀ FARE NULLA AL PARI DI CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI CATTEDRA.

Il motivo molto semplice è che il sostegno non solo non è una classe di concorso e in ogni caso fa parte dello stesso ruolo del posto comune.

Pertanto gli Uffici scolastici e i Dirigenti (questi ultimi troppo spesso condizionati dai propri sindacati di categoria) dovrebbero attenersi a queste semplici indicazioni.

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