Rilevazione permessi l.104/92. Le scuole devono comunicare i dati entro il 31 marzo

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La banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92” è stata istituita dall’articolo 24 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

La banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92” è stata istituita dall’articolo 24 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L'articolo stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da disabilità o che assiste parenti o affini disabili ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.

In base alle disposizione della Legge 183 del 4 novembre 2010, che ha istitutito la Banca Dati per la “Rilevazione permessi ex lege 104/92” per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:

i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
per i permessi fruiti per assistenza a terzi,  il nominativo dell’assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
per i  permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell’anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).

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