La riforma delle classi di concorso richiede una chiara disciplina transitoria. Lettera

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Gentilissimi, torniamo nuovamente a scriverVi, dopo i tanti solleciti inviati, che ad oggi non hanno trovato alcun riscontro formale.
Gentilissimi, torniamo nuovamente a scriverVi, dopo i tanti solleciti inviati, che ad oggi non hanno trovato alcun riscontro formale.

Siamo un gruppo di docenti di III fascia, che ha urgente bisogno di un chiarimento in merito alla riforma delle classi di concorso (“Gazzetta Ufficiale” del 22 febbraio 2016).
Laureati (LS/73 – LM/65) ed iscritti nelle graduatorie di III fascia per le classi di concorso A050/A043 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo e primo grado), proprio grazie ai titoli di laurea e agli esami conseguiti, come dall’allora vigente DM 22/2005.
Nella tabella dell'allegato A del DPR 19/16, relativa alle nuove classi di concorso, le nostre lauree sono letteralmente scomparsa dai titoli di accesso alla A12 e A11 (ossia ex A050 ed ex A043, nostre attuali cdc), oltre ad essere parzialmente cambiati i crediti e gli esami richiesti per accedervi.
L'art. 5 comma 1 del DPR 19/16 sembra salvaguardare, in tal senso, chi si trova di fronte a tale – evidente – aporia. E la CGIL, proprio a fronte del sopracitato articolo, si è espressa in merito con una nota chiarificatrice (http://www.flcgil.it/…/scheda-flc-cgil-titoli-di-studio-nec…), da cui si evince che coloro che sono in procinto di conseguire o che hanno già conseguito un titolo di laurea e i relativi crediti necessari per l’insegnamento come da previgenti classi di concorso (e, quindi, non dovendo tener conto né dei nuovi titoli, né dei crediti previsti dal DPR/16), sono tutelati dalla normativa che vigeva nel momento del conseguimento del titolo di laurea e dei crediti necessari per accedere alla classe di concorso prescelta.
A tal riguardo, chiediamo che questa incresciosa situazione venga chiarita formalmente, affinché il MIUR provveda alla risoluzione delle incongruenze segnalate, sia rispetto alla possibilità di accedere ai prossimi percorsi abilitanti, sia in merito alla possibilità di poter proseguire il percorso di insegnamento in III fascia, potendo continuare – in entrambi i casi – a fare unicamente riferimento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale vigente nel momento in cui si sono conseguiti il titolo di laurea, i crediti e gli esami necessari per la prescelta classe di concorso.
Se il Ministero non provvederà a chiarire, in tempi brevi, quanto sopra, i danneggiati si troveranno costretti ad affrontare un ricorso per riaffermare ciò che spetta loro di diritto: la riforma richiede una chiara disciplina transitoria.
Confidando in un Vostro cortese riscontro, un cordiale saluto
Gruppo docenti LS/73 – LM/65

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