Ricostruzione di carriera: il tribunale di Torino pubblica la sentenza n. 1319/15 con cui riconosce per intero il servizio pre-ruolo

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In nome del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di giustizia europea, disapplicato CCNL 2006/2009 e D.lgs. 297/04. Risarciti 13.905 € di arretrati. Da giugno, disposti ulteriori aumenti mensili di stipendio di 452,97 € fino al successivo gradino stipendiale. Mezzo milione sono interessati dalla sentenza ottenuta dai legali Anief.

In nome del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di giustizia europea, disapplicato CCNL 2006/2009 e D.lgs. 297/04. Risarciti 13.905 € di arretrati. Da giugno, disposti ulteriori aumenti mensili di stipendio di 452,97 € fino al successivo gradino stipendiale. Mezzo milione sono interessati dalla sentenza ottenuta dai legali Anief.

Miur condannato a 2.500 € di spese legali.

La docente, nel ricorso patrocinato dagli avv. F. Ganci, W. Miceli e G. Rinaldi, era stata assunta il 1 settembre 2007 e aveva 9 anni di pre-ruolo.

Secondo il meccanismo attuale previsto dalla normativa anche contrattuale disapplicata dal giudice, nella ricostruzione di carriera ha avuto un raffreddamento della carriera per il mancato riconoscimento di tutto il servizio svolto da supplente, quando aveva sempre ricevuto lo stipendio iniziale.

Tale danno si quantifica in quasi 14 mila euro di arretrati e aumenti mensili di 450 euro sulla busta paga, a partire dal mese di giugno 2015, fino al raggiungimento della nuova fascia stipendiale.

Il tribunale del lavoro rigetta sia i rilievi dell’avvocatura dello Stato sulla prescrizione sia, nel merito, le contro-deduzioni, ricordando, tra le altre, le sentenze della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2007 e del 18 dicembre 2011 e la conseguente disapplicazione del CCNL 2006/2009 vigente (firmato dai sindacati rappresentativi) e dell’art. 485 del Testo unico sulla scuola, perché sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dall’applicazione della direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte.

Per Marcello Pacifico, Anief-Cisal-Confedir, che per primo alla stampa nazionale nel 2010 aveva denunciato il contrasto tra la normativa nazionale ed europea, è una nuova sentenza storica dopo quella della CGUE sulla stabilizzazione del precariato scolastico, che farà scuola perché dà ragione anche dello sfruttamento subito dai precari al servizio dello Stato.

Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere al seguente link

Il ricorso è utile anche per sbloccare la progressione di carriera per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 con servizio pre-ruolo, rimasti allo stipendio inziale, al fine di sfuggire al blocco del primo gradino stipendiale disposto dal CCNL integrativo del 4 agosto 2011.

Sono quasi 400 mila i docenti e gli ATA assunti dal 1999 e la maggior parte dei quali può vantare numerosi anni di servizio pre-ruolo con una carriera raffreddata, al netto dei 100 mila docenti che saranno assunti il prossimo anno.

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