Ricostruzione carriera, temporizzazione per chi è transitato dalla qualifica di responsabile amministrativo a quella di DSGA

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Il Miur ha fornito dei chiarimenti, in seguito a diversi quesiti posti dalle Istituzioni scolastiche, riguardo alla ricostruzione di carriera dei Direttori dei Servizi Generale e Amministrativi (DSGA) e all'applicazione della stessa della delibera della Corte dei Conti n. SCCLEG/17/2015/SUCC. 

Il Miur ha fornito dei chiarimenti, in seguito a diversi quesiti posti dalle Istituzioni scolastiche, riguardo alla ricostruzione di carriera dei Direttori dei Servizi Generale e Amministrativi (DSGA) e all'applicazione della stessa della delibera della Corte dei Conti n. SCCLEG/17/2015/SUCC. 

La detta delibera si è espressa in merito alla ricostruzione di carriera del personale transitato dalla qualifica di "responsabile amministrativo" a quella di DSGA stabilendo il seguente quesito: 

L’inquadramento dei soggetti transitati dalla qualifica di “responsabile amministrativo” a quella di “direttore dei servizi generali e amministrativi” ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.05.1999, Comparto scuola, continua a trovare la sua disciplina nell’articolo 8 del CCNL 15.03.2001 (metodo della c.d. temporizzazione), restando conseguentemente escluso per tali dipendenti il riconoscimento dell’intera pregressa anzianità di servizio”. Il  Collegio, infatti, “non ritiene logicamente sostenibile che l’art. 142 del CCNL 2003, nel “far salva” dall’abrogazione la norma di legge sul riconoscimento dell’anzianità pregressa, abbia inteso abrogare, anche per il pregresso, il metodo della temporizzazione.

Dunque per il personale suddetto non è possibile riconoscere per intero la pregressa anzianità di servizio, per cui la ricostruzione deve essere effettuata applicando il metodo della temporizzazione.

Nell'apposita nota, il Miur chiede agli UU.SS.RR. di fornire rassicurazioni sul fatto di aver dato alle istituzioni scolastiche indicazioni conformi con la suddetta delibera, che va applicata al personale che ha avuto accesso dal profilo di responsabile amministrativo al profilo di D.S.G.A., in seguito alla frequenza di corso di formazione, senza aver espletato la procedura concorsuale ordinaria per esami e titoli prevista dal CCNL 1999, e a prescindere dall’anno in cui si è verificato il passaggio e, quindi, anche successivamente alla data del 24 luglio 2003.

La nota

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