Ricorsi in tribunale per ottenere ore di sostegno: modificare criteri per organico di diritto. Nocera: formare i docenti curricolari

WhatsApp
Telegram

Il rapporto dell’Istat, relativo all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni disabili e commentato dall’Anief evidenzia un fenomeno, purtroppo, assai noto a chi opera nel mondo della scuola, ovvero il ricorso ai tribunali da parte delle famiglie degli alunni disabili per l’attribuzione delle ore di sostegno adeguate alla condizione in cui si trovano i propri figli.

Il rapporto dell’Istat, relativo all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni disabili e commentato dall’Anief evidenzia un fenomeno, purtroppo, assai noto a chi opera nel mondo della scuola, ovvero il ricorso ai tribunali da parte delle famiglie degli alunni disabili per l’attribuzione delle ore di sostegno adeguate alla condizione in cui si trovano i propri figli.

L’analisi dell’Istat (“L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado) si è focalizzata sugli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’ambito delle quali le famiglie di alunni disabili costrette a ricorrere ai tribunali costituiscono l’8,5% nella scuola primaria e il 6,8% nella scuola secondaria di primo grado. Le dette percentuali crescono nelle Regioni del Mezzogiorno.

Il vero problema, commenta l’ANIEF, è che anche dopo la riforma della scuola, avvenuta lo scorso 16 luglio attraverso l’approdo in Gazzetta Ufficiale della Legge 107/2015, il quadro generale non è mutato: il Parlamento ha infatti proceduto all’immissione in ruolo di poco più di soli 6.446 nuovi docenti specializzati, “dimenticando” di assumerne altri 33mila, con il risultato che anche quest’anno scolastico ci ritroviamo con un docente di sostegno precario su quattro. Pure la riforma del sostegno non sembra portare nella direzione giusta, perché di tutto si parla, dal nuovo profilo di insegnante iper-specializzato in una patologia specifica al raddoppio della permanenza dei docenti di sostegno sull’insegnamento ai disabili, meno che del cuore del problema: la trasformazione di tutti gli attuali posti in deroga in organico di diritto e l’immediata assunzione dei 12.840 docenti già specializzati.

Certamente la trasformazione dei posti in deroga, quindi sull’organico di fatto, in organico di diritto contribuirebbe considerevolmente a migliorare la situazione illustrata dall’analisi dell’Istat, tuttavia non potrebbe da sola risolvere il problema.

Accanto alla trasformazione dei posti in deroga in posti dell’organico di diritto (ormai dell’autonomia), sarebbe necessario modificare la normativa concernente la determinazione dell'organico di diritto di sostegno.

Le leggi Finanziarie n.  296/06 e n. 244/07, novellando la legge n. 449/97, hanno stabilito un nuovo parametro per determinare l'O.D. di sostegno, che non può, a livello nazionale, superare la media di un insegnante ogni due alunni in situazione di handicap, conseguentemente, è venuta meno la corrispondenza tra il reale fabbisogno delle scuole e il contingente che l'Ambito territoriale provinciale competente, in seguito ai posti assegnatigli dall'U.S.R., attribuisce alle medesime istituzioni scolastiche.

La riduzione dell'organico di sostegno ha fatto sì, come testimonia l’analisi dell’Istat, che le famiglie si rivolgano sempre più spesso alle aule dei tribunali per veder riconosciute le ore di sostegno ai propri figli. La giurisprudenza in materia è ormai consolidata e, tranne qualche sporadica eccezione, le sentenze attribuiscono il massimo delle ore previste dalla normativa vigente, ovvero 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria, agli alunni in situazione di disabilità grave (art. 3 come 3 legge 104/92). 

Il vincolo posto dalle due leggi suddette viene rispettato anche grazie al meccanismo, di seguito descritto, che determina l’attribuzione dei posti di sostegno alle scuole.

La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo alunno avviene sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, specificando, quindi, per ciascun allievo se sia destinatario dell'art. 3 comma 3 (disabilità grave) o dell'art. 3 comma 1 (disabilità lieve) della legge n. 104/92.   L'Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole, poi, attribuisce ad ogni Istituzione scolastica un monte ore complessivo (ovvero dei posti di sostegno), destinato non ai singoli alunni ma alla scuola. 

Tale meccanismo, in base al quale l’A.T. assegna un monte ore complessivo senza tener conto dei singoli alunni, fa sì che le scuole si ritrovino con un numero di posti insufficiente a coprire il proprio fabbisogno.

Solo modificando quanto previsto dalle leggi n.  296/06 e n. 244/07 e trasformando i posti sull’organico di fatto in posti dell’organico dell’autonomia, sarà possibile evitare il ricorso ai tribunali per ottenere ciò che dovrebbe spettare di diritto. Viceversa, i ricorsi sono destinati ad aumentare proporzionalmente all’aumento degli alunni disabili, aumento che per quest’anno scolastico è stato di quasi 4.000 unità. 

Sull'argomento è intervenuto anche Salvatore Nocera della FISH 

Sostegno, Nocera: docenti insufficienti, bisogna formare anche i curriculari. Integrazione non passi dai tribunali

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la diretta di oggi su: “Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente”