Requisiti pensione: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi li raggiunge

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Una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile scorso, porta dei chiarimenti sulla circolare DFP numero 2 del 2015 in relazione alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento.

Una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile scorso, porta dei chiarimenti sulla circolare DFP numero 2 del 2015 in relazione alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento.

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tali dipendenti dal momento che essi raggiungono il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, che al momento è fissata a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne per quanto riguarda il 2015 e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne in riferimento al triennio 2016/2018.

La condizione perché la pubblica amministrazione possa usare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, però, solo quando l’età anagrafica del dipendente non diventi un motivo per farlo incorrere nelle penalizzazioni sull’assegno pensionistico.




Il rapporto di lavoro, anche per il personale dirigenziale può essere interrotto con un preavviso di 6 mesi ma non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale del trattamento pensionistico ( comma 10 dell’articolo 24 del decreto legge 201 del 6/12/2011 convertito in legge 214 del 22/12/2011).

Ma vito che la Legge di Stabilità ha dato uno stop alle penalizzazioni nelle pensioni anticipate, anche laddove non sussista il requisito dell’età anagrafica, per tutti coloro che matureranno il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2015, con un preavviso di 6 mesi, l’amministrazione può collocare a riposo tutti i dipendenti che hanno raggiunto il requisito contributivo per la pensione anticipata.

Anzi, anche quei dipendenti che in data antecedente il 1 gennaio 2015 avevano raggiunto il requisito contributivo ma, per la mancanza dell’età anagrafica minima, erano stati tenuti in servizio, con un preavviso di 6 mesi possono essere collati a riposo a prescindere dall’età, poiché la Legge di Stabilità 2015 non prevede l’applicazione delle penalizzazioni per tutti i trattamenti pensionistici a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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