Reinserimento in GaE di una docente con diritto partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo

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Anief –  Le azioni legali dell’ANIEF continuano ad andare a segno contro il MIUR e a tutelare tutti i diritti dei docenti precari illegittimamente esclusi dal Ministero dell’Istruzione dalla possibilità di essere reinseriti nelle Graduatorie d’Interesse all’atto dello scorso aggiornamento 2014/2017.

Anief –  Le azioni legali dell’ANIEF continuano ad andare a segno contro il MIUR e a tutelare tutti i diritti dei docenti precari illegittimamente esclusi dal Ministero dell’Istruzione dalla possibilità di essere reinseriti nelle Graduatorie d’Interesse all’atto dello scorso aggiornamento 2014/2017.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Tiziana Sponga ottengono dal Giudice del Lavoro di Ferrara una sentenza esemplare che sancisce senza ombra di dubbio il giusto diritto dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento ad essere reinseriti nelle GaE a tutti gli effetti “ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015”.

Il Tribunale di Ferrara ha, infatti, sposato in pieno le ragioni addotte in udienza dai legali ANIEF e constatato come “l’interpretazione letterale dell’univoco testo dell’art. 1, comma 1 bis, d.l. 97/2004 convertito, con modificazioni, in l. 143/2004, espressa […] nelle numerose pronunce documentate dalla ricorrente e relative a fattispecie identiche a quella qui in decisione, portano a concludere che – a partire dall’anno scolastico 2005/2006 – il docente escluso dalla graduatoria a esaurimento, ma che ne faceva già parte, può esservi reinserito a domanda, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria medesima, stabilito con apposito decreto ministeriale (nel caso qui illustrato il D.M. Istruzione 235/2014)”.

Nel rilevare come “la proposizione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal D.M. Istruzione 235/2014 è stata resa impossibile da quanto disposto dallo stesso decreto atteso che l’amministrazione scolastica ha sostanzialmente ritenuto a priori irricevibili le domande di tutti coloro che si trovavano nelle stesse condizioni della odierna ricorrente”, il Giudice ha, quindi, ritenuto che “il D.M. Istruzione 235/2014, ed ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, devono essere disapplicati nelle parti in cui essi stabiliscono che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio solamente <il personale docente e educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III ed aggiuntiva (…) delle graduatorie a esaurimento costituite in ogni provincia> e non anche il personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie a esaurimento, che – in occasione di precedenti aggiornamenti – non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato pertanto cancellato” proprio perché in contrasto con la normativa primaria di riferimento.

Il ricorso promosso dall’ANIEF, dunque, è stato totalmente accolto dal Tribunale del Lavoro di Ferrara che ha accertato e dichiarato il diritto della nostra iscritta “al reinserimento a tutti gli effetti – ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015 – nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva […] valida per gli anni scolastici 2014/2017” e che, confermando l’ordine di reinserimento già pronunciato con ordinanza cautelare, ha anche condannato il Ministero della Istruzione, totalmente soccombente in giudizio, alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 6.600.

L’ANIEF, che da sempre si batte in tutte le sedi opportune per tutelare i diritti dei docenti precari, ha avuto nuovamente conferma della validità delle proprie tesi ed esprime piena soddisfazione per questo nuovo, determinante risultato ottenuto in tribunale. La docente, ora, non solo godrà del reinserimento a pieno titolo nelle Graduatorie a Esaurimento da cui il MIUR l’aveva depennata, ma potrà far valere il suo giusto diritto, così come stabilito in sentenza, all’eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato in base alla sua partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo decretato dalla legge 107/2015.

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