Regolamento classi concorso, A23: i crediti richiesti escludono chi ha già conseguito specializzazione L2 e maturato esperienza specifica. Lettera

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Controversa rimane l’interpretazione della tabella A relativa alla nuova classe di concorso A23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera, che sta in queste ore creando non poche ansie e discussioni mediatiche in merito ai requisiti di accesso. 

Controversa rimane l’interpretazione della tabella A relativa alla nuova classe di concorso A23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera, che sta in queste ore creando non poche ansie e discussioni mediatiche in merito ai requisiti di accesso. 

Il rilascio – da parte delle istituzioni Universitarie italiane – dei Titoli di specializzazione all’insegnamento dell’italiano L2 (vedi riconoscimento con D.M. 92, utile ai fini del concorso a cattedra 2016) è finora avvenuto previa frequenza di percorsi di formazione post lauream ad hoc  riconosciuti dal MIUR, valutazione dei precedenti piani di studio universitari da parte degli Enti certificatori e  superamento degli esami previsti per la certificazione glottodidattica L2.

Premesso ciò, tali titoli hanno conferito già da tempo l’idoneità all’insegnamento dell’Italiano come L2 a docenti che hanno maturato, in virtù del titolo conseguito, esperienza nel settore specifico di insegnamento.

Non è chiara dunque la trafila di CFU riportati nella tabella A delle classi di concorso quali requisiti necessari, che sembrerebbe porre dei limiti, oltre che dei paletti, a chi nonostante Laurea specifica, Abilitazione e Specializzazione L2 non si ritrova il numero di crediti indicato (ad esempio le tre annualità di Linguistica generale, Glottodidattica, e didattica della Lingua).

Bisogna anche evidenziare il fatto che l’attribuzione dei CFU non è omogeneo a livello nazionale, per cui alcuni aspiranti docenti si ritrovano in difetto rispetto a quanto al momento previsto. Chi paga il paradosso di questi criteri deficitari di un sistema universitario nazionale variegato e disomogeneo? Gli aspiranti docenti pluritestati e specializzati?

E perché sono state rilasciate delle Specializzazioni L2 se tali docenti ora sembrano difettare in termini di CFU, e quindi non risultare più idoeni all’insegnamento per il quale si sono specializzati?!

Altro aspetto è il rimando alla tabella A/1 che chiarisce – per le Lauree vecchio ordinamento- l’omogeneità tra l’esame di Linguistica generale e Glottodidattica/Glottologia. Vista l’omogeneità tra questi esami, perché dunque richiedere ai candidati il  superamento di entrambi?

Semmai si debba strutturare un percorso abilitante sulla classe A23, questo dovrà accadere in futuro, per chi intenderà qualificarsi nel settore,  ma non per chi quel requisito l’ha maturato con gli unici percorsi finora possibili e promossi dalle stesse Università.

E semmai la questione dei CFU non si dovesse sciogliere per “presa di posizione”, non sarebbe più ragionevole prevedere una fase transitoria o  una eventuale iscrizione al concorso con riserva per il completamento dei suddetti CFU?

La sensazione è sempre la stessa, scarsa competenza da parte di chi stila questi documenti ufficiali discordanti con l’effettiva realtà, con il risultato di scoraggiare chi quei requisiti per concorrere ce li ha!

prof.ssa Elena Sammartano

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