Il RAV della scuola tra problemi di democrazia e caos normativo

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di Marco Barone – Sulla Direttiva ministeriale n° 11 del settembre 2014 ero già intervenuto esprimendo diverse perplessità in ordine specialmente alla mancata costituzione della Conferenza per il Coordinamento funzionale dell'SNV.

di Marco Barone – Sulla Direttiva ministeriale n° 11 del settembre 2014 ero già intervenuto esprimendo diverse perplessità in ordine specialmente alla mancata costituzione della Conferenza per il Coordinamento funzionale dell'SNV.

Doveva questa costituirsi prima dell'autovalutazione? Doveva essere questa a normare i dettagli come deliberatamente definiti dal MIUR? Nel dubbio di tutto ciò il comunicato congiunto di CGIL,UIL e CISL del febbraio 2015, dopo aver rilevato che “siamo alla vigilia di un importante passaggio nel nostro Paese sul tema della valutazione del sistema d’istruzione” che “finalmente si fa strada un altro approccio al tema della valutazione” e che “ al fine di salvaguardare l’intuizione positiva che c’è nell'idea del Sistema Nazionale di Valutazione, e di tutelare anni di studi e di ricerche sul campo” sembra correre nella direzione che vuole la istituzione di questo organo dopo il processo di autovalutazione. D'altronde in Italia il principio di tassatività e chiarezza che dovrebbe caratterizzare il modo con il quale si legifera che sia palesemente e ripetutamente violato non è un mistero. Una norma, in questo Paese, si presta non ad una, non a due, ma anche a tre diverse interpretazioni.Detto questo, la citata direttiva,come trasmessa dalla circolare del 21 ottobre 2014, che nel proprio contenuto effettua espressamente richiamo ad una proposta politica governativa quale quella della buona scuola, cosa a dir poco singolare, ha creato diversi problemi.

E' pacifico che è competenza del collegio docenti quello di pronunciarsi nel merito del processo di autovalutazione, meno pacifica è la competenza del Consiglio d'Istituto, che potrebbe esprimere un parere generico ma certamente non può e non dovrebbe, a parer mio, stante il quadro giuridico esistente, entrare nel merito del RAV. Lo si desume espressamente all'interno della direttiva citata in premessa: “Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo semestre 2015, attraverso un modello online, il Rapporto di autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV"), arricchito da una sezione appositamente dedicata all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento.

A tal fine, le scuole si doteranno di un'unità di autovalutazione, costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti”. Il punto nodale della questione è: il collegio docenti doveva obbligatoriamente individuare i docenti con adeguata professionalità, (dovendosi capire cosa si intenda con adeguata professionalità, e quali i criteri, come se poi nella scuola ci fossero docenti di serie A,B e C ecc) o meno?

La norma non prevede l' ipotesi della non pronuncia da parte del Collegio docenti, probabilmente perché viene reputato il RAV e la costituzione dell'unità come obbligatoria e certamente non può essere avviato in via arbitraria e discrezionale da parte dirigenziale, la quale probabilmente eccepirà i suoi poteri dirigenziali ed organizzativi come riconosciuti in via generale dalla normativa vigente, ma le norme particolari prevalgono e le norme particolari non riconoscono questa competenza unilaterale al DS, competenza che non può essere acquisita certamente per via di circolari ministeriali. Però, come detto, in base al principio di legalità, sicuramente non può una direttiva ministeriale introdurre nuove competenze in materia di delibera per il Collegio docenti. Per fare ciò era ed è necessario intervenire direttamente nel Testo unico disciplinante la materia scolastica, cosa che non è accaduta.

E non può essere certamente la lettera R dell'articolo 7 del DLGS 297/94 quella idonea a sanare questo vuoto normativo, poiché la citata lettera afferma che il Collegio Docenti “ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”anche perché pronunciarsi non significa deliberare od individuare, od esprimere un parere, ma effettuare una valutazione di carattere generale ma che non consente di individuare in via particolare e specifica chi o non possa fare parte della unità di valutazione che ora si commenta. In verità la situazione potrebbe avere una prospettiva diversa con l'articolo 4 comma 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 il quale afferma che nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. Questo articolo sicuramente riconosce la piena competenza del Collegio docenti a pronunciarsi in via generale in materia di Autovalutazione, così come sull'Invalsi, riconosce il potere del Collegio docenti ad individuare i criteri per la valutazione periodica e dunque ad esprimersi positivamente o negativamente su ciò, ma non riconosce la competenza del collegio docenti ad individuare il personale specifico facente parte di ciò che è connesso al RAV.Questo perché non si parla di modalità che riguardano le condizioni necessarie per l’attuarsi di un determinato stato di cose, ovvero processi organizzativi, ma si parla invece ed unicamente di criteri, ovvero parametri attraverso i quali si valuta.

Ma nella beffa della beffa, questi parametri sono già stati calati, in parte, dall'alto, come ben evidenziato dai questionari prodotti dall'Invalsi. Da tutto ciò cosa si desume? Che sussiste a parer mio il dubbio in ordine alla legittimità della direttiva Ministeriale n°11 settembre 2014 come trasmessa dalla circolare del 21 ottobre del 2014 perché non si può escludere che doveva essere la Conferenza, ancora non costituita, a definire le scadenze temporali e le norme particolari; che è diritto e dovere del collegio docenti quello di esprimersi sull'unità di autovalutazione e sul RAV; che non è nella competenza del collegio docenti quella di individuare il personale facente parte dell'unità di autovalutazione per mancanza di normativa di fonte primaria ed una eventuale delibera positiva in tal senso rischierebbe di essere illegittima; che non può il citato personale essere individuato in via arbitraria e discrezionale dalla Dirigenza Scolastica per difetto di competenza.Nel caso in cui, invece, dovesse affermarsi l'interpretazione che vorrebbe il RAV come obbligatorio, l'unità di autovalutazione come obbligatoria, l'individuazione dei componenti da parte del Collegio docenti come obbligatoria, per l'ennesima volta si affermerebbe l'antidemocraticità di questo sistema. Perché pur esprimendo posizione contraria il Collegio docenti sarebbe costretto ad individuare una figura specifica, perché il Collegio docenti si troverebbe a prendere atto di criteri già definiti, di modalità già definite, o di decisioni imposte dalla Dirigenza, nei confronti delle quali non vi sarebbe nessuna possibilità d'intervento in quella sede. Perché i Collegi Docenti si vedrebbero imposte incombenze non definite da fonti primarie ma da meri atti di rango normativo inferiore e non vincolanti.

I collegi docenti hanno perso buona parte della loro autonomia, buona parte della loro funzione deliberante, spesso sono organi che non devono tanto ratificare, perché ratificare comporta anche la possibilità di respingere la ratifica, ma di prendere semplicemente atto di ciò che è stato deciso dall'alto. La logica dell'uomo o della donna solo al comando continua, ed il tutto nell'ottica dello snellimento delle operazioni burocratiche, snellimento, per come oggi operante, che ha il solo effetto di demolire o rendere inutile il dissenso e l'opposizione democratica e l'autonomia, quella che nuoce anche alla scuola di stampo aziendalista.Detto questo, mi pare evidente che il RAV e ciò che ad esso è connesso, è l'ennesimo esempio dello stato pessimo delle cose, e sarà interessante vedere cosa accadrà in quelle scuole che hanno visto diversi collegi docenti pronunciarsi contro senza individuare le figure di riferimento. Eppure stante il quadro normativo come esistente, per i motivi anche ora succintamente esposti, avrebbero dovuto bloccare il RAV, perché è stato creato un gran pasticcio normativo, ma così non è stato.

Marco Baronefonte: http://xcolpevolex.blogspot.it/2015/03/il-rav-della-scuola-tra-problemi-di.html

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