Personale docente, esercizio libera professione: quali le condizioni?

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Vediamo quali sono le norme di riferimento e le condizioni affinche il personale docente possa esercitare la libera professione. 

Vediamo quali sono le norme di riferimento e le condizioni affinche il personale docente possa esercitare la libera professione. 

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Così recita l'articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 

Leggiamo quanto sopra riportato nella nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005.

Alla luce dei suddetti riferimenti normativi, il personale docente, a tempo sia indeterminato che determinato (le norme di riferimento, infatti, non fanno distinzione ma parlano in generale di personale docente), che svolga l'intero orario di servizio previsto dal CCNL comparto scuola, può svolgere l'esercizio della libera professione a determinate condizioni.

Quali? Elenchiamole di seguito

L'attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:

  • non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
  • sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
  • sia coerente con l'insegnamento impartito.

Quest'ultima condizione, presente nella suddetta nota, è esplicativa del motivo per cui al personale docente è consentito lo svolgimento della libera professione: la coerenza tra attività svolta e insegnamento impartito , infatti, si pone come finalità "l'arricchimento" del docente in modo da avere ricadute positive sulla sua azione didattica.

Le condizioni sopra elencate costituiscono degli aspetti vincolanti, senza la presenza delle quali il docente non può svolgere l'esercizio di libere professioni.

Lo svolgimento dell'esercizio di tali attività può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale deve vagliare la richiesta controllandone il rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra illustrati.

Per quanto riguarda i docenti di diritto, possono svolgere la professione di avvocati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 247/ 2012:

In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricercain materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazionepubblici. 

In questo caso, la coerenza con l'insegnamento impartito è stabilita per legge e riguarda esclusivamente l'insegnamento di materie giuridiche.

Nelle norme di riferimento non è riportata come condizione vincolante l'iscrizione agli albi professionali, che resta determinata per legge e non influisce sulla possibilità o meno del docente di esercitare la libera professione.

Bisogna prestare attenzione alla differenza tra esercizio della libera professione e  attività professionale; quest'ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività incompatibili.

La differenza, pur svolgendo ad esempio la medesima attività di geometra, architetto, ingegnere …, sta nel fatto che nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell'attività professionale.

In cosa consiste il rapporto di subordinazione?

Il rapporto di lavoro si configura come subordinato (a prescindere dalla natura del contratto), allorquando ad esempio il prestatore d'opera svolge l'attività lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso.

Ricordiamo, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 669/96 e della Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un'altra amministrazione e che eserciti una libera professione.

Affinché, dunque, il personale docente a tempo pieno possa svolgere la libera professione devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • l'attività non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
  • l'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
  • l'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
  • l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scoastic;
  • l'attività, nel caso degli avvocati, può essere svolta solo se insegnano materie giuridiche. 

Quanto ai docenti con rapporto di lavoro part-time con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL, come leggiamo anche nella summenzionata nota MIUR del 29 luglio 2005, essi possono svolgere anche le attività considerate incompatibili per i docenti a tempio pieno, elencate nel comma 10 dell'articolo 508 del Testo Unico (D.l.vo n. 297/94): attività commerciale;  industriale e professionale. Non può, inoltre, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

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Ne abbiamo parlato in "Attività e cariche incompatibili per il personale docente e ATA della scuola."

 

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