Personale ATA part time e festa del Patrono. Si recupera?

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Chiarimenti sulla ricorrenza del Santo Patrono, con i relativi riferimenti normativi. Il personale ATA part-time, non è tenuto a recuperare in nessun modo la giornata di festività.

Chiarimenti sulla ricorrenza del Santo Patrono, con i relativi riferimenti normativi. Il personale ATA part-time, non è tenuto a recuperare in nessun modo la giornata di festività.

In riferimento all’art. 58 (Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale) comma 11 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

E in attinenza all’art. 14 (Festività) comma 1 del CCNL, A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Considerato che tali articoli si limitano a trattare esclusivamente l’istituto delle ferie, delle festività soppresse e del relativo trattamento economico, senza nulla specificare sugli altri istituti giuridici come: ricorrenza del Santo Patrono, malattia, permessi, congedi ecc.

Si chiarisce che, il personale assunto a Tempo Parziale gode degli stessi diritti del personale assunto a Tempo Pieno, pertanto se il giorno del Santo Patrono ricade nell’unico giorno lavorativo settimanale, di un dipendente part-time, lo stesso non è tenuto a recuperarlo. Perché considerato giorno FESTIVO a tutti gli effetti.

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