Personale Ata inquadrato in profili dirigenziali: non spetta l’anzianità pregressa

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Con l’ordinanza 25059 del 26 novembre 2014 la Corte di Cassazione conferma in appello la sentenza in primo grado respingendo la domanda in cui si chiedeva di veder riconosciuta l’anzianità maturata, sia per servizi di ruolo sia per quelli non di ruolo, al posto dell’anzianità convenzionale, sulla base del sistema di temporizzazione.

Con l’ordinanza 25059 del 26 novembre 2014 la Corte di Cassazione conferma in appello la sentenza in primo grado respingendo la domanda in cui si chiedeva di veder riconosciuta l’anzianità maturata, sia per servizi di ruolo sia per quelli non di ruolo, al posto dell’anzianità convenzionale, sulla base del sistema di temporizzazione.

Secondo la Corte Costituzionale il ricorso è infondato.

Si torna a parlare di personale del comparto scuola per quanto riguarda il riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale Ata inquadrato successivamente nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi. A questo personale, inizialmente inquadrato come personale Ata, si applica il sistema della temporizzazione e non quello dell’intera anzianità di servizio maturata prima dell’inquadramento nel profilo Dsga.

La vicenda




I fatti hanno come protagonisti i dipendenti del Miur in servizio presso istituti scolastici e inquadrati come personale Ata che dal 1 settembre 2000, in base al CCN del 26 maggio 1999, erano stati inquadrati come Dsga. Questo personale aveva presentato un ricorso per veder riconosciuta la propria anzianità di servizio anche anteriore alla data dell’inquadramento come Dsga sulla base dell’applicazione dell’articolo 66, comma 6 del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del contratto collettivo nazionale del 24 luglio 2003 al punto 8 dell’articolo 142, da ritenere ancora vigenti invece che basandosi sul sistema della temporizzazione per l’anzianità convenzionale riconosciuta dall’art. 8 del CCN del 15 marzo 2001.

In tutti i casi in cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su tale questione ha cercato di sottolineare ce le norme del CCN del comparto scuola riguardanti il primo inquadramento al profilo professionale, il quale tra l’altro non prevedeva una procedura selettiva come avvenuto dal 2003, ma un semplice corso di formazione per il personale Ata, affermando al contempo che l’escludere la regola generale più favorevole sul conteggio dell’anzianità di servizio maturata, in caso di inquadramento di qualifica superiore, non andava a contrastare con le norme del CCN, che tra l’altro non è sindacabile nel rispetto del principio della parità di trattamento.

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