Pensioni 2016, MIUR emana la circolare. Domande docenti entro il 22 gennaio, dirigenti entro il 28

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Il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota 40816 del 21.12.2015 con la quale – trasmettendo il decreto 939 del 18.12.2015 – fornisce le indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016

Il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota 40816 del 21.12.2015 con la quale – trasmettendo il decreto 939 del 18.12.2015 – fornisce le indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016

Il personale della scuola (ATA, docenti, personale educativo) potranno presentare la domanda telematicamente, tramite "Istanze On line", entro il 22 gennaio 2016.

Entro il medesimo termine del 22 gennaio 2016, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.

Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Il testo del Decreto

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Il testo della nota

Prot, n. 0040816- 21/12/2015 – USCITA"

Oggetto: D.M. 939 del 18.12.2015. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 In virtù di quanto disposto dall'articolo l, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 20Il.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 – seconda parte – e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell' 8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 20Il, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dallo gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell' articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

"Opzione donna".

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal I" gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 939/2015 ed accedere alla pensione a decorrere dal I? settembre 2016.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga dell' opzione donna al 31 dicembre 2015, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande.

Disposizioni in materia di salvaguardia.

Come noto, L' INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all'articolo Il bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.

A tale riguardo, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A. T.A.

Il predetto D.M fissa, all'articolo 1, il termine finale del 22 gennaio 2016 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2016.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 650 anno di età La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 22 gennaio 2016.

Gestione delle istanze Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il19 febbraio 2016. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti.

L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000. .

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 20 Il, n. 183.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre

i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS – gestione dipendenti pubblici – per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione

pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

NelIo specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell' articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell' articolo 72, comma Il, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

– al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

– al compimento, entro il 31 agosto 2016, dell' anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per

le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell' applicazione dell'articolo 72, comma Il, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2016

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS – D.C. Pensioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

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