Pensione anticipata: la permette anche la Legge Fornero, ecco come

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Anche se nel dibattito politico quotidiano non si parla d’altro che della riforma pensione e della flessibilità in uscita è bene sapere che anche la legge Fornero permette la pensione anticipata con diverse modalità.

Anche se nel dibattito politico quotidiano non si parla d’altro che della riforma pensione e della flessibilità in uscita è bene sapere che anche la legge Fornero permette la pensione anticipata con diverse modalità.

Una di queste modalità è il regime sperimentale opzione donna, ma esiste anche il trattamento pensionistico erogato al solo raggiungimento del requisito contributivo che è andato a sostituire quella che era chiamata pensione di anzianità dal 2012.




Inizialmente per accedere alla pensione anticipata era richiesta un’età anagrafica minima di 62 anni, chi accedeva a tale trattamento pensionistico senza aver raggiunto questo requisito era soggetto a penalizzazioni sull’assegno previdenziale (legge 201 del 2011)

Nel 2012 il requisito anagrafico fu abolito permettendo ai lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di poter accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica ed in possesso del requisito contributivo di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tale requisito va aumentato di 1 mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014, inoltre aumenta con gli adeguamenti alla speranza di vita. Dal 1 gennaio 2013 fu incrementato di 3 mesi passando a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 e 5 mesi per le donne. Nel biennio 2014/2015 il requisito contributivo era di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Il requisito contributivo subirà un ulteriore adeguamento a partire dal 1 gennaio 2016 e sarà aumentato di altri 4 mesi diventando di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, come comunicato dalla circolare Inps numero 63 del 2015.

Penalizzazioni

Per chi accedeva alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età era prevista una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo calcolata sui contributi versati fino al 2011.

La legge 190 del 2014 ha stabilito un taglio delle penalizzazioni dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017: la penalizzazione, quindi, non viene applicata a tutte le pensioni che decorrono dal 1 gennaio 2015  e ai soggetti che maturano i requisiti contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2017 (anche se la decorrenza della pensione si collocherà in una data successiva).

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