Pensione anticipata lavoratrici madri: fino ad un anno in meno

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Per le lavoratrici madri è applicabile una regola della legge Dini che consente uno sconto sull’età pensionabile di vecchiaia fino ad un anno.

Per le lavoratrici madri è applicabile una regola della legge Dini che consente uno sconto sull’età pensionabile di vecchiaia fino ad un anno.

Le lavoratrici madri, sia del settore pubblico che di quello privato, che maturano il diritto alle pensione di vecchiaia possono contare su un anticipo dell’età pensionabile pari a 4 mesi per ogni figlio avuto (con un limite massimo di 12 mesi).




A prevederlo è la legge 335 del 1995 e a confermarlo è il messaggio dell’INPS 219 del 2013 “a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.”.

Chi può usufruire del beneficio?

Il beneficio, anche se non è molto conosciuto, può essere riconosciuto a tutte le madri che vantano una contribuzione a partire dal 1 gennaio 1996 (e quindi rientrano nel sistema contributivo puro). Non possono fruirne le madri che sono nel sistema misto nè quelle che esercitano l’opzione donna.

Nei fatti l’anticipo permetterebbe alle mamme lavoratrici con 3 figli di abbassare l’età pensionabile di 1 anno per accedere alla pensione di vecchiaia.

In alternativa all’abbassamento dell’età pensionabile, però, la lavoratrice madre potrebbe optare anche per una rideterminazione del trattamento previdenziale con l’applicazione di coefficienti di trasformazione maggioratidi

  • 1 anno in caso di 1 o 2 figli
  • 2 anni in caso di 3 o più figli.

Sempre la legge 335 del 1995 riconosce alle lavoratrici madri la possibilità un accredito di contributi figurativi

pari ai giorni di assenza dal lavoro per la cura e l’assistenza dei figli (dalla nascita al sesto anno di età) nel numero di 170 giorni per ogni figli

per assenza dal lavoro per assistenza di figli dopo il sesto anno di età, coniuge o genitori conviventi, se ricorrono le condizioni previste dalla legge 104, per una durata di 25 giorni l’anno e per un massimo di 24 mesi.

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